Ecco la legge sui testimoni di giustizia, colpo alle mafie
Salutiamo con grande soddisfazione l’approvazione definitiva della proposta di legge sui testimoni di giustizia, un provvedimento già licenziato dalla Camera dei deputati nel marzo scorso volto a garantire finalmente una loro più efficace tutela.
Siamo consapevoli che non è stato né semplice né facile giungere all’approvazione di questo provvedimento, generato dal lavoro svolto in Commissione parlamentare antimafia, che ha visto approvare all’unanimità una relazione specifica sul tema.
La sua gestazione è durata quattro lunghi e intensi anni di lavoro, un tempo in cui i testimoni di giustizia hanno fatto sentire più volte la loro voce, insieme al mondo delle associazioni e dei sindacati, chiedendo insistentemente alla Commissione parlamentare di farsi interprete delle loro esigenze e dei loro drammi personali affinché fosse finalmente modificata la normativa in materia.
Si tratta infatti di semplici cittadini – ad esempio imprenditori oggetto di racket o di usurai – di persone oneste che hanno messo in gioco se stesse, la propria dignità, la propria vita e quella dei loro famigliari per dare uno specifico apporto alle indagini della magistratura e che per questo sono spesso perseguitati da gruppi criminali.
Con la nuova legge viene finalmente assicurato loro un trattamento diverso rispetto a quello dei collaboratori di giustizia, come invece accadeva fino ad oggi, superando l’impropria sovrapposizione tra questi cittadini, la cui vita è stata stravolta per il solo fatto di aver assolto ad un dovere civico con la propria testimonianza, e quella dei collaboratori di giustizia, che invece facevano parte di organizzazioni criminali e che dissociandosi sono in grado di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle indagini.
La riforma migliora sensibilmente la condizione di vita dei testimoni, rendendo per altro il sistema più rigoroso e trasparente. È importante quindi che la politica abbia ascoltato la loro voce perché la lotta alle mafie e alla corruzione passa anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei testimoni di giustizia, persone oneste che hanno messo a repentaglio la loro vita e quella dei loro famigliari per denunciare mafie, corruzione e malaffare, contribuendo in questo modo a difendere la nostra democrazia e la nostra Repubblica. (Arci, Acli, Avviso Pubblico, Centro Pio La Torre, Cgil, Cisl, Uil,Legacoop, Legambiente, Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, SOS Impresa)
Cosa prevede la legge
DEFINIZIONE PIU' STRINGENTE DI TESTIMONE DI GIUSTIZIA - Si introduce una definizione più stringente di testimone di giustizia, con particolare riguardo alla qualità delle sue dichiarazioni e all’effettività e gravità del pericolo. La stessa protezione può essere estesa a chi è in pericolo perché convivente o in relazione con il testimone
STRETTA SU REATO CALUNNIA. A chi calunnia per usufruire delle misure di protezione la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se c'è stato un beneficio, l’aumento è da metà a due terzi.
MISURE PROTEZIONE PERSONALIZZATE. Le misure di protezione vanno individuate caso per caso e, salvo motivi eccezionali di sicurezza personale, non comportano perdita dei diritti. Di norma, fatta salva la valutazione dell’autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, al testimone va garantita la permanenza nel luogo di origine e la prosecuzione delle sue attività. Trasferimento in località protetta e cambio d’identità diventano ipotesi derogatorie e straordinarie.
MISURE PROGRESSIVE DI TUTELA. Per garantire l’incolumità dei testimoni e la sicurezza dei loro beni, in base alla gravità e attualità del pericolo si adottano misure di vigilanza e protezione, accorgimenti tecnici di sicurezza per abitazioni e aziende, misure per gli spostamenti, trasferimenti in luogo protetto, utilizzazione di documenti di copertura, cambiamento delle generalità (con garanzia di riservatezza anche negli atti della P.A.).
SOSTEGNO ECONOMICO. Al testimone andrà assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente. Alle misure già oggi previste (tra cui spese sanitarie e mancato guadagno), gli sono riconosciuti assistenza legale, rimborso per spese occasionali dovute alla protezione e indennizzo forfetario per i danni psicologici e biologici subiti. Se costretto a cambiare casa o a trasferirsi in località protetta, è garantito un alloggio e (se il trasferimento è definitivo) l’acquisto da parte dello Stato degli immobili di proprietà.
REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO. Il testimone ha diritto a conservare il posto di lavoro o, per esigenze di sicurezza, a trasferirsi presso altre sedi. Se invece il lavoro l’ha perso per le dichiarazioni fatte, ha diritto a un nuovo posto anche temporaneo. Sono previste forme di sostegno all’impresa con gli strumenti del codice Antimafia (riformato dalla Camera e ora all’esame del Senato) e l’eventuale assegnazione di beni confiscati alle mafie, mutui agevolati e l’accesso a programmi di assunzione presso la Pa con chiamata nominativa.
DURATA MISURE PROTEZIONE. In generale, le misure speciali di protezione potranno durare al massimo 6 anni. Eventuali proroghe sono ammesse solo su richiesta motivata del magistrato che le ha proposte. Il termine è fissato dalla Commissione centrale presso il ministero degli Interni a cui spetta verificare periodicamente gravità e attualità del pericolo e idoneità delle misure. - A OGNI TESTIMONE IL SUO TUTOR. Viene istituita una figura di raccordo, il referente specializzato del testimone di giustizia, con compiti di informazione, assistenza e supporto. I testimoni e gli altri protetti potranno sempre chiedere di essere sentiti personalmente dalla Commissione e dal Servizio di protezione.
TESTIMONIANZA IN VIDEOCONFERENZA. La testimonianza in dibattimento di chi è ammesso al programma preliminare o definitivo di protezione avverrà di regola in videoconferenza. Inoltre viene estesa anche al testimone di giustizia la possibilità di essere ascoltato durante le indagini con incidente probatorio.
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