Voto di scambio, una buona legge fatta male

17 aprile 2014
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In democrazia è lecito dividersi su tutto, salvo che si tratti di lotta alla mafia. Sarebbe bello. Anche giusto. Ma di fatto è  quasi impossibile.  Troppi sono i condizionamenti   dell’orientamento ideologico-culturale, del colore di casacca, dal fluttuare delle alleanze, al limite dell’ipotetico coinvolgimento di compagni di cordata in faccende  oscure.  Un quadro che trova una  cartina di tornasole di tutta evidenza nelle vicende  dell’ art. 416 ter sul voto di scambio. Ma con un corollario:  se in tali condizionamenti i contrasti possono avere una  parziale spiegazione( non giustificazione),   resta inspiegabile la mancanza di rigore e coerenza, per cui  scelta una via disinvoltamente se ne percorre poi   un’altra, con piroette tanto impreviste quanto sconcertanti, tali da giustificare la traduzione maccheronica del detto “tot capita tot sententiae” come “tutto capita nelle sentenze”: una volubilità dei giudizi che obiettivamente poco si confà alla gravità dei problemi di mafia.  

La storia è nota: per 22 anni abbiamo tollerato lo sconcio di una norma che era un insulto alla logica e al buon senso, finchè – nel luglio scorso – la Camera approvò un nuovo testo  praticamente all’unanimità.  Incuranti di questo formidabile “assist “ (l’unanimità garantiva  una sollecita approvazione della tanto attesa riforma), le obiezioni di un paio di magistrati , subito trasformate in “ rivolta dei PM”, riuscirono a bloccare tutto ancora una volta. Soltanto dopo  un bel po’ di  tempo  il Senato tornò sul tema adottando una versione  del 416 a mio parere  accettabile. Invece fu ancora “bagarre” e la Camera operò un ulteriore stravolgimento, sfornando un testo  che ora ( alla quarta lettura ) è stato definitivamente  approvato dal Senato. Ma la “bagarre” non sembra cessata: forte è ancora l’eco dell’ irriducibile ostruzionismo della opposizione “grillina”, mentre fra le fila della maggioranza non sono pochi  quelli che si son turati il naso per disciplina di partito, magari dopo aver espresso critiche non troppo diverse da quelle dei “grillini”. 

Che dire, a questo punto? La nuova formulazione del 416 ter costituisce un significativo  progresso rispetto al passato là dove aggiunge, alla promessa o dazione di denaro (statisticamente inesistente) , quella ben più realistica  di “altre utilità”. E’ controversa invece la questione delle pene su cui alla fine (dopo alcune oscillazioni) ci si è assestati: vi è chi le considera non del tutto adeguate sia rispetto alla gravità e pericolosità delle condotte in oggetto ( che attengono al processo di regolare formazione del consenso democratico); - sia rispetto alla scarsa  funzione deterrente che potrebbero avere, tenuto conto che  con quelle  basse “tariffe”  il rischio di finire in carcere sembra ridotto,  mentre alta è la probabilità che tutto possa sfumare in prescrizione. Ma saranno soltanto le future prassi applicative che potranno sciogliere o confermare questi nodi. Si è persa inoltre  l’occasione preziosa   (che il Senato aveva in una prima lettura  saputo cogliere) di introdurre una valvola di chiusura del rapporto di scambio  con la formula della “disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell’associazione mafiosa”.   Tutti gli inquirenti che non hanno una concezione burocratica del proprio ruolo (cioè non si fermano né rallentano  quando intervenire risulta scomodo) non possono che salutare con entusiasmo tecnico-investigativo la formula. Perché  consente di corrispondere alla molteplici sfumature e sfaccettature di un fenomeno  che  investe la “zona grigia”,  dove i confini sono per definizione  sfumati, per cui una relativa genericità dell’approccio normativo è un pregio, certamente non un difetto!  Non è buon segno che ci siano “esperti”  pronti a   scartare normative che consentirebbero alle indagini di battere  (oltre alle strade scontate e tranquille) anche strade  complesse, sol perché potrebbero comportare  un seguito di polemiche,  mentre la ricerca della verità senza sconti né scorciatoie è un evidente postulato dell’antimafia tutta, si tratti di 416 ter o di “concorso esterno”.


 di Gian Carlo Caselli

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