Magistratura onoraria, promesse senza fine
Torniamo ad occuparci di un problema che in passato ha già richiamato la nostra attenzione: le difficili condizioni in cui sono costretti ad operare i Magistrati onorari, categoria questa che, nel numero 7 del 10 marzo 2014 di questo editoriale, era stata accostata al diffuso sistema di precariato e provocatoriamente definita come gli “LSU della Giustizia italiana” (si rimanda a detto articolo per maggiori informazioni). Se la matematica non è un’opinione, sono passati esattamente due anni dal momento in cui i Magistrati onorari avevano avanzato allo Stato, fiduciosi nel rinnovato Governo che aveva visto l’insediamento del nuovo Ministro della Giustizia Andrea Orlando, le loro richieste di stabilità. Ma, dopo infinite battaglie, si ritrovano ancora a navigare nelle insicure acque del precariato, con all’orizzonte pochi porti sicuri su cui approdare.
Il persistere dell’attuale situazione ha determinato anche l’apertura di procedimenti d’infrazione innanzi alla Commissione Europea del Diritto al Lavoro, esponendo l’Italia ai ricorsi proposti innanzi alla Corte di Giustizia dai Magistrati Onorari, che da anni rendono un servizio allo Stato senza alcuna tutela previdenziale e assistenziale. E, in ambito europeo esiste già un significativo precedente. Con la sentenza del 1 marzo 2012 n. C-393/, la Commissione Europea si è pronunciata positivamente sul caso del magistrato onorario inglese Dermond Patrick O’Brien, il quale si era rivolto alla Corte Europea per veder tutelati i diritti previdenziali che gli erano stati negati in patria. La Seconda sezione della Corte Europea si è pronunciata sancendo che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri definire la nozione di «lavoratori (...) che hanno un contratto o un rapporto di lavoro», contenuta nella clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, e, segnatamente, determinare se i giudici rientrino in tale nozione, a condizione che ciò non porti ad escludere arbitrariamente detta categoria di persone dal beneficio della tutela offerta dalla direttiva 97/81, come modificata dalla direttiva 98/23, e da detto accordo quadro. L’esclusione dal beneficio di tale tutela può essere ammessa solo qualora il rapporto che lega i giudici al Ministry of Justice sia, per sua propria natura, sostanzialmente diverso da quello che vincola ai loro datori di lavori i dipendenti rientranti, secondo il diritto nazionale, nella categoria dei lavoratori.
Anche nel panorama giurisdizionale interno si registra, da ultimo, qualche timida apertura da parte della giurisprudenza di merito, che ha talvolta riconosciuto il diritto alla previdenza sociale di chi ha servito lo Stato. Ci si riferisce al ricorso che alcuni Vice-procuratori onorari avevano proposto presso il Tribunale di Torino al fine di ottenere il diritto ai versamenti dei contributi previdenziali: in primo grado, con sentenza del 15 luglio 2014, il Tribunale condannava “l’INPS ad iscrivere i ricorrenti alla gestione separata di cui all’art. 2 l.n. 335\95 … e condannava il Ministero a corrispondere il contributo previdenziale dovuto nella misura di legge”; detta pronuncia veniva, tuttavia, riformata dalla Corte di Appello che, con la sentenza del 22 aprile 2015 accoglieva il gravame proposto dal Ministero della giustizia, ritenendo che il rapporto tra Vice-procuratore onorario e Amministrazione fosse di “immedesimazione organica” e non di “collaborazione coordinata e continuativa”.
Eppure, le linee delle ultime proposte di riforma legislativa (v. infra) appaiono orientate ad aumentare la incidenza del lavoro della Magistratura onoraria nell’ambito della attività giudiziaria civile e penale. Nel settore civile, non solo i Giudici onorari avranno attribuzioni esclusive in materia di condominio e di espropriazione mobiliare, ma la loro competenza in merito alle cause per sinistro stradale verrà elevata sino alla rilevante somma di euro 50.000; nel settore penale verranno attratte nella cognizione del Giudice onorario di pace reati quali la minaccia “grave”, i furti perseguibili a querela per l’abbandono di animali.
Ma la magistratura onoraria italiana non chiede di essere tutelata soltanto sotto il profilo previdenziale e pensionistico, cioè in vista della “fine” della carriera, ma invoca il riconoscimento della alta dignità del proprio incarico proprio mentre il rapporto di servizio con lo Stato è in corso: è, infatti, un principio cardine dell’ordinamento che è proprio durante lo svolgimento del lavoro che ogni singolo individuo ha il diritto di esercitare in piena serenità d’animo la propria professione, onde meglio rendere il proprio servizio, nella specie, peraltro, oltremodo difficile e delicato. E’ a tal fine che, in data 1 dicembre 2015, tra tutte le maggiori associazioni rappresentative della categoria della Magistratura onoraria, grazie anche ad un particolare impegno da parte della UNIMO, è stato sottoscritto e consegnato al Ministro della Giustizia un documento unitario su quelli che dovrebbero essere gli emendamenti al regime transitorio applicabile ai Magistrati Onorari in servizio alla data dei decreti applicativi della delega al Governo. Ecco di seguito, in breve, ciò che i magistrati onorari, dopo le riunioni ministeriali e gli incontri con il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, avevano proposto al Governo, per l’inserimento nel DDL AS1738 (“Delega al Governo per la riforma organica della Magistratura onoraria e altra disposizione sui giudici di pace”):
1. Permanenza nell’esercizio delle funzioni. Relativamente alla durata della permanenza in servizio, il disegno di legge assoggetta i magistrati onorari di futura nomina e quelli già in servizio alla medesima disciplina, accordando a entrambe le categorie un numero di mandati quadriennali predeterminato. Si richiede di trasformare il rapporto già instaurato con i Magistrati onorari già in servizio a tempo indeterminato o, perlomeno, di rinnovare gli incarichi temporanei in occasione della loro scadenza, sino al raggiungimento del limite anagrafico di permanenza in servizio previsto per i magistrati di ruolo (attualmente 70 anni). Tale proposta intende favorire un parziale riallineamento del sistema italiano al Diritto dell’Unione europea; conservare le professionalità già formate e valutate nel tempo; bilanciare la perdita di pregresse chance lavorative alle quali i magistrati onorari hanno rinunciato in quanto incompatibili o inconciliabili col proseguimento del rapporto di servizio onorario.
2. Remunerazione. Il superamento dell’attuale sistema retributivo prefigurato nel disegno di legge del Governo è valutato positivamente dalla categoria, purché la nuova disciplina si conformi, almeno in parte, ai principi espressi nella Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa n. 12/2010, nella quale si stigmatizzano i modelli retributivi basati sul cottimo in quanto contrari all’esigenza di tutela dell’indipendenza del magistrato. Rimarcano i Magistrati onorari come ancorare la retribuzione a parametri individuati e verificati con ampia discrezionalità dai Capi degli Uffici sia evenienza che espone il magistrato onorario a valutazioni soggettive ed aleatorie. Il trattamento economico dovrebbe, pertanto, includere almeno una componente fissa, dovuta anche in caso di assenza giustificata (per malattia, gravidanza, infermità, congedo parentale), non inferiore a 36.000,00 euro lordi annui ed erogabile per lo meno a tutti i magistrati onorari che optino per un regime a tempo pieno.
3. Previdenza. Si richiede che la previdenza e l’assistenza debbano essere garantite a tutti i magistrati onorari, attraverso la loro iscrizione ad apposita sezione INPS o, in alternativa, mediante alimentazione di gestioni previdenziali già in essere.
4. Incompatibilità. In ragione della natura temporanea degli incarichi e della sottoposizione dei loro rinnovi a procedure di conferma, appare, secondo la Associazioni proponenti, equo escludere forme di incompatibilità con altre attività lavorative più severe di quelle attualmente previste. Occorre, inoltre, consentire ai magistrati onorari che intendano assicurare una presenza a tempo pieno negli uffici giudiziari, di conseguire, su base volontaria, la sospensione dagli albi professionali o il collocamento in aspettativa non retribuita, con decorrenza dell’anzianità di servizio e contributiva e il mantenimento del posto in pianta organica.
5. Competenze. Sulle competenze non si ha la pretesa di formulare richieste, ma solo suggerimenti coerenti con l’impostazione sottesa alle circolari tabellari del CSM e con l’esigenza percepita dai Capi degli uffici di superare gli attuali stringenti limiti imposti dalla legislazione vigente.
Il Plenum del CSM, parere reso sul DDL AS1738, ha ribadito l’indispensabilità dell’apporto della magistratura onoraria per l’amministrazione della Giustizia e, pur riconoscendo la necessità di porre fine al precariato, ha reputato opportuno mantenere i magistrati onorari in servizio nelle loro funzioni giurisdizionale. Da un’attenta lettura sembrerebbe quasi che, in modo contraddittorio, pur ammettendo di non poter fare a meno della collaborazione della magistratura onoraria, il CSM sospenda ogni "giudizio" e lasci al Legislatore ogni valutazione in merito alla sorte dei magistrati onorari in servizio, da decenni a "costo zero", ultima grande risorsa del sistema "Giustizia".
Il 10 Marzo scorso il Senato ha approvato il suddetto DDL e, a dire il vero, non ha concesso molto, prevedendo solo una più ampia possibilità di reiterazione per i mandati in favore dei magistrati onorari attualmente in servizio: questi - a differenza dei magistrati onorari di nuova nomina, che potranno rimanere in carica solo per due quadrienni e sino al limite dei sessantacinque anni di età (acquisendo alla fine del rapporto un “titolo preferenziale” per l’accesso nei concorsi presso la Pubblica amministrazione) - potranno ricoprire il loro ruolo sino ad un massimo di sedici anni e, comunque, sino ad un’età di anni sessantotto (tutto ciò previo superamento della verifica del Consiglio Giudiziario). Detta riforma prevede, ancora, l’accorpamento di tutte le attuali categorie dei Giudici onorari (GOT e Giudici di pace) nell’unica figura del “Giudice onorario di pace” e dei magistrati requirenti onorari (i VPO) in quella “dell’ufficio dei vice procuratori onorari”. Resta, invece, ferma la disciplina delle indennità, che sarà composta da una parte “fissa” e da una “variabile”, il cui importo sarà liquidato dal Dirigente dell’ufficio (Presidente del tribunale per i Giudici onorario di pace; Procuratore della repubblica per i componenti dell’ufficio dei vice procuratori onorari) in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi annuali. Dovrà essere, poi, individuato un apposito regime previdenziale e assistenziale, che sia compatibile con la natura onoraria dell'incarico ma che, in ogni caso, non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica. Rispetto alle istanze avanzate con il Documento Unitario sopracitato è stato, pertanto, concesso ben poco, anche se i Magistrati onorari si ritengono almeno in parte soddisfatti da questo primo traguardo raggiunto e continuano a mantenere viva la speranza che nelle fasi successive, sino alla emissione dei decreti delegati, si possa ancora emendare positivamente il testo normativo per il riconoscimento di un decoroso trattamento economico e la necessaria tutela previdenziale, quanto meno in favore di chi non svolge altre attività lavorative.
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