La governance nelle società di persone sottoposte a misure di prevenzione

L'analisi | 4 settembre 2023
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Molti anni addietro – credo che fosse luglio 2011 – il Prof. Gustavo Visentini del Centro di ricerca della Luiss, mi invitò a partecipare ad un convegno sulla governance delle società di persone stante il divieto codicistico per soggetti terzi che non fossero soci illimitatamente responsabili, di assumere la carica di amministratore sociale.
La questione si presentò a proposito perché già in quel periodo mi arrovellavo il cervello per trovare una soluzione a tale argomento applicato al caso specifico delle misure di prevenzione.
La problematica era legata al fatto che, molto spesso, l’oggetto della misura di prevenzione era costituita da compendi aziendali facenti parte di strutture societarie, siano esse di persone o di capitali. Sostanzialmente, ancora oggi, talvolta viene posto in sequestro il solo capitale sociale o parte di esso, in altre occasioni il sequestro colpisce, unitamente al capitale sociale, anche il compendio aziendale.
Le società di persone sono enti, i cui soci sono caratterizzati da un’autonomia patrimoniale imperfetta in cui il patrimonio della società non è perfettamente distinto da quello dei soci; per questo motivo i creditori possono rivalersi – se il patrimonio societario non è sufficiente – anche sui beni personali dei soci. È per questo che, ad esempio, in una società in nome collettivo, i soci sono tutti illimitatamente responsabili.
Diversa è la questione per le società di capitali che sono soggetti giuridici patrimonialmente autonomi.
Il vero problema si presenta quando l’amministratore giudiziario, al fine di potere esercitare il controllo dell’azienda sequestrata, dovrà sostituire l’amministratore ante sequestro che, per i motivi sopra spiegati, era un socio illimitatamente responsabile. Sostanzialmente era dunque uno dei soci destinatario della misura cautelare.
Orbene, tenuto conto delle limitazioni codicistiche che vietano a soggetti estranei di ricoprire cariche di governance, la società in sequestro rimane in una fase di stallo assoluto col serio rischio di compromettere gravemente la gestione aziendale fino a doverne chiedere il fallimento.
Infatti, per maggiore chiarezza, mentre l’amministratore pro tempore dovrà essere dimissionato per i motivi già espressi, l’amministratore giudiziario non potrà nominare un soggetto terzo (o esterno alla società) e, d’altro canto non potrà neanche sostituirsi alla vecchia governance per non mettere a rischio il proprio personale patrimonio.
Ebbene, dopo tanti anni di confronti e dialoghi nel mondo giuridico, l’argomento è tornato in discussione con un articolo pubblicato dal “Sole 24 Ore” che riporta gli esiti del Consiglio notarile di Firenze. L’argomento viene trattato genericamente ma con particolare riguardo alle diverse scuole di pensiero e specificamente per le società di persone.
Gli studi effettuati giungono alla conclusione che la nomina dell’amministratore esterno delle società di persone è inammissibile nelle società in accomandita semplice mentre è ammissibile nelle società semplici a condizione che vi sia almeno un socio illimitatamente responsabile come pure nelle società in nome collettivo; in quest’ultimo caso, senza alcuna condizione.
Lo studio di cui trattasi, compiuto dal Consiglio notarile di Firenze, è espresso nella Massima n. 78/2022.
Ovviamente la citata Massima giunge a conclusioni non universalmente condivise; esistono infatti alcune scuole di pensiero fra loro contrarie, rispettivamente sostenute dalla Cassazione e da alcuni Tribunali (tesi negativa) o dalla Corte di Appello di Bari ed altri Tribunali. La scuola di pensiero il cui orientamento è negativo si fonda sulla circostanza che nelle società di persone vige il principio di vigile connessione tra la qualità di socio illimitatamente responsabile e il potere gestionale della società; cioè chi agisce per conto dell’ente giuridico dovrebbe essere gravato da illimitata responsabilità diretta. La tesi che si propone con un orientamento positivo è più apprezzabile e più condivisa nel mondo giuridico. Infatti in dottrina si ritiene che non vi sia alcun impedimento al fatto che l’operato di un non socio – cioè un soggetto estraneo - sia causa di illimitata responsabilità da parte dei soci della società in nome collettiva.
Tenuto conto degli esiti promananti dagli studi dei giuristi e dai vari enti, può pacificamente concludersi che nella società in accomandita semplice non è possibile la nomina dell’amministratore terzo, mentre è possibile nella società in nome collettivo.
Di tale discussione se ne sono avvantaggiate anche specificamente le snc gravate da sequestro preventivo o di prevenzione, potendo, in tal caso nominare un amministratore esterno - che sia di fiducia dell’amministrazione giudiziaria – sostituendo così la governance precedente sicuramente legata in qualche modo (parentela, affinità, fiduciari ecc.) al proposto.
Dunque, se non totalmente la problematica della quale si è discusso per anni, ha trovato una valida soluzione.
(fonte: “Il Sole24Ore” – Massima78/2022.
 di Elio Collovà

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