La confisca dei beni ora scatta in tutti i paesi europei
Economia | 3 settembre 2015
La confisca dei beni ora può scattare in tutti i paesi europei. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto sul riconoscimento delle normative. I provvedimenti della magistratura italiana sono automaticamente applicabili negli stati aderenti all'Unione. Ogni paese tratterrà una quota del bene sottratto ai criminali come compenso. Il decreto legislativo n. 137/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2015, dispone che i provvedimenti ablativi siano automaticamente riconosciuti in ambito Ue e, quindi, eseguibili nel paese dove ci sono i beni: anche senza doppia incriminazione, per reati inseriti in una black list, puniti con almeno tre anni di reclusione. Per gli altri reati è necessario che il fatto sia incriminato anche dalla legge italiana, spiega Italia Oggi. Il provvedimento armonizza le procedure e prevede un modulo standard per chiedere l'intervento delle omologhe autorità europee. La collaborazione tra le autorità giudiziarie europee include, dunque, l'esecuzione nei vari stati europei della decisione sulla sottrazione di beni disposta con provvedimento giudiziario. Inoltre l' esecuzione della confisca è incentivata dal fatto che lo stato ne trae un vantaggio, potendo trattenere, in alcuni casi, una percentuale del ricavato.La lista dei reati, per cui è possibile procedere al riconoscimento della confisca anche in assenza di doppia incriminazione, è lunga. Comprende gravi reati come l' associazione per delinquere e il terrorismo, il traffico di droga e di stupefacenti. Ci sono anche reati contro il patrimonio (truffa e gravi furti), contro la persona (omicidio e lesioni personali gravi) e reati contro l' economia (falsificazione monete e riciclaggio). La portabilità europea della confisca vale anche per altri reati, seppure con il requisito della doppia incriminazione. Per i reati di evasione fiscale il decreto legislativo precisa che, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento della decisione di confisca non può essere rifiutato in base al fatto che l' ordinamento interno non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello stato di emissione. L'organo che decide sulla richiesta estera di confisca è la Corte d' appello, che emana la sentenza di riconoscimento e la manda al procuratore generale per l' esecuzione. Il giudice potrà rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca per motivi formali o procedurali. Contro la sentenza è possibile il ricorso in cassazione, che ha effetto sospensivo e blocca la confisca. Anche se la Cassazione ha solo 30 giorni per decidere. Il decreto specifica i casi di rifiuto della esecuzione della confisca. Rispetto allo schema di decreto legislativo sono state inserite le ipotesi della persona che gode di una immunità e della confisca che provenga da stato che non soddisfa la condizione di reciprocità nel caso di confisca «allargata». Il potere di richiedere il riconoscimento e l' esecuzione di una decisione di confisca all' estero spetta al pubblico ministero, che trasmette gli atti all' autorità competente del diverso stato europeo. Quando non è possibile determinare lo stato di esecuzione, gli atti sono trasmessi allo stato membro sul cui territorio risiede la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca. Anche se trasmessa all' estero la confisca può anche essere eseguita in Italia.Lo Stato è incentivato a eseguire le confische. Se per le somme pari o inferiori a euro 10 mila, l' intero importo è inviato allo stato richiedente, per le somme superiori il 50% rimane in Italia. Nei casi in cui l' esecuzione ha ad oggetto un bene diverso dal denaro e il bene potrà essere venduto e le somme ricavate dalla vendita dei beni saranno ripartite secondo i medesimi criteri. I beni diversi dalle somme di denaro, che non possono essere venduti o trasferiti allo stato di emissione della confisca saranno trasferiti al patrimonio disponibile dello stato e sono destinati all' Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale, comunque, rimangono in Italia.Il decreto si occupa anche di risarcimento dei danni. Se dall'esecuzione della confisca illegittima derivasse un danno per gli interessati, lo stato italiano indennizzerà gli interessati e poi chiederà la rivalsa allo stato che ha adottato la confisca, a meno che il risarcimento sia dovuto esclusivamente alla condotta dello stato italiano.Ma ecco i reati con riconoscimento automatico della confisca: associazione per delinquere; terrorismo; tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale bambini e pornografi a infantile; traffi co di droga; traffi co di armi; corruzione; frode; riciclaggio; falso in monete; criminalità informatica; criminalità ambientale; favoreggiamento clandestinità; omicidio e lesioni personali gravi; traffi co illecito organi; sequestro di persona; razzismo e xenofobia; furti organizzati o con l’uso di armi; traffi co opere d’arte; truffa; estorsione; contraffazione e pirateria; falsità in atti amministrativi; falsifi cazione mezzi di pagamento; traffi co illecito di materie nucleari; traffi co veicoli rubati; violenza sessuale; incendio; reati di competenza della Corte penale internazionale; dirottamento navi e aeromobili; sabotaggio.
di Francesca Scaglione
Ultimi articoli
- La marcia del 1983, si rinnova la sfida alla mafia
- Bagheria, consiglio
aperto sulla “marcia” - La nuova Cortina
di ferro grande campo
di battaglia - La riforma agraria che mancò gli obiettivi / 2
- Mattarella, leggi
di svolta dall'incontro
con il Pci - Mattarella fermato
per le aperture al Pci - La legalità vero antidoto per la cultura mafiosa
- Natale, un po' di rabbia
e tanta speranza
nella cesta degli auguri - Lotte e sconfitte
nelle campagne siciliane
al tempo di Ovazza / 1 - La legge bavaglio imbriglia l'informazione