L’inclusione dei minori stranieri non accompagnati: in Sicilia il 18% dei bambini accolti.
Società | 19 giugno 2022
Il 2022, a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, ha visto un aumento del numero di profughi e di rifugiati. I dati dell’Unhcr– l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di questi temi– riportano come, a poco più di un mese dall’inizio del conflitto, le fuoriuscite dal paese fossero già 4milioni: un dato considerevolmente in crescita che ai primi di giugno è giunto fino a 6.983.041. Cifre che purtroppo confermano una tendenza già emersa nel rapporto “Global Trends” di Unhcr, The UN Refugee Agency. Nel 2020 il numero di sfollati è cresciuto notevolmente, portando ad un aumento del 6,2% di rifugiati, di sfollati e di persone a rischio tra il 2019 e il 2020. Negli ultimi 10 anni il numero di sfollati interni è triplicato.
Nel primo anno di pandemia, secondo i dati riportati da Openpolis, le persone in fuga da guerre, persecuzioni e disastri naturali erano state 82,4milioni, tra cui circa 34milioni di minori. Il conflitto in Ucraina, con la conseguente fuga della popolazione civile, in particolare famiglie e bambini, sta incrementando considerevolmente questa emergenza. Aggravando con essa anche la situazione dei minori stranieri non accompagnati (Msna). In Italia i minori stranieri non accompagnati al 30 aprile 2022 erano 14.025. A tutte le difficoltà correlate all’arrivo in un paese straniero si sommano l’assenza di una figura genitoriale o comunque di riferimento. La legge 47/2017 all’art. 1 recita testualmente che “I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione Europea”. Devono essere inoltre garantite una serie di prerogative, tra cui il divieto di respingimento e l’accesso ai diversi servizi territoriali di accoglienza, anche allo scopo di assicurarne il diritto alla salute e all’istruzione. Si tratta di sfide ancora più importanti dal momento che il numero di questi bambini e di ragazzi è tornato a crescere negli ultimi mesi, anche come conseguenza degli eventi internazionali.
A gennaio, in base ai dati raccolti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, erano circa 11mila i minori stranieri non accompagnati nel nostro paese. Nel censimento del 31 marzo, a poco più di un mese dall’inizio del conflitto, erano saliti a quasi 12mila. Alla fine di aprile erano oltre duemila in più, con un aumento del 17,5% rispetto al mese precedente. Oggi sono circa 14mila, provenienti da varie parti del mondo. Il numero di bambini e di ragazzi ucraini è cresciuto soprattutto a marzo, quando sono diventati la terza nazionalità più presente tra i Msna, e poi ad aprile. Sono così diventati di gran lunga la prima cittadinanza tra i minori stranieri non accompagnati: se ne contano infatti quasi 4.000. Seguiti dai minori provenienti dall’Egitto (2.325 persone al 30 aprile), dal Bangladesh (1.731), dall’Albania (1.280) e dalla Tunisia (1.205).
Ad aprile dunque nel nostro Paese i bambini ucraini sono diventati la prima nazionalità tra i minori stranieri non accompagnati. Secondo i dati elaborati da Openpolis, la maggiore regione di accoglienza attualmente è la Lombardia, con 2.749 minori non accompagnati sul proprio territorio (pari al 19,6% del totale). Al secondo posto troviamo la Sicilia, con circa 2.500 bambini e ragazzi presenti (18%). Seguono, con poco meno di un decimo dei Msna accolti in Italia, Emilia Romagna (8,8%) e Calabria (8,4%). Per quanto riguarda le età dei minori stranieri non accompagnati presenti, la metà dichiara 17 anni (50,1%), quasi il 28% ha tra 15 e 16 anni e più di uno su 5 ha meno di 14 anni. Tra questi in particolare il 18,8% ha tra 7 e 14 anni e il 3,3% - quasi 500 bambini - ha addirittura meno di 6 anni.
Sono bambini e ragazzi che, in ragione di una situazione di oggettiva vulnerabilità, necessitano di tutele speciali anche in merito a provvedimenti di respingimento o di espulsione. Il primo è un divieto assoluto, perché come recita l’articolo 3 della legge 47/2017 “in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati”. Il secondo è derogabile solo per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato e, anche in quel caso, si può procedere all’espulsione solo se essa non comporta il rischio di danni gravi per il minore. Di fianco a queste tutele sono previsti altresì alcuni meccanismi di protezione nel percorso di accoglienza. La legge 47/2017 stabilisce che la prima accoglienza avvenga attraverso un colloquio per approfondire la situazione specifica del minore, la sua storia familiare e personale, alla presenza di un mediatore culturale e - ove possibile - di organizzazioni o di enti con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori. Un colloquio che è disciplinato dalla stessa legge (articolo 5) e su cui l’autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha sollecitato negli anni scorsi l’adozione di norme volte a definire in dettaglio le modalità di svolgimento. In particolare rispetto alla presenza del tutore che - salvo casi eccezionali - dovrebbe rappresentare la regola. Direttamente collegata con questa tutela è quella stabilita dall'articolo 7 della legge, che prevede di la preferenza dell'affidamento familiare sull’ingresso in strutture di prima accoglienza. Inoltre, l’articolo 11 stabilisce che sia istituito un elenco di tutori volontari, selezionati e formati dai garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza.
Non si tratta dunque di assicurare esclusivamente l’obbligo scolastico, ma anche di creare- attraverso la scuola, le istituzione educative, la comunità educante- un percorso di accoglienza e di integrazione ad ampio raggio. Il cui presupposto necessario è il superamento delle barriere culturali e sociali che ostacolano l’inclusione dei minori stranieri non accompagnati.
Melania Federico
di Melania Federico
Nel primo anno di pandemia, secondo i dati riportati da Openpolis, le persone in fuga da guerre, persecuzioni e disastri naturali erano state 82,4milioni, tra cui circa 34milioni di minori. Il conflitto in Ucraina, con la conseguente fuga della popolazione civile, in particolare famiglie e bambini, sta incrementando considerevolmente questa emergenza. Aggravando con essa anche la situazione dei minori stranieri non accompagnati (Msna). In Italia i minori stranieri non accompagnati al 30 aprile 2022 erano 14.025. A tutte le difficoltà correlate all’arrivo in un paese straniero si sommano l’assenza di una figura genitoriale o comunque di riferimento. La legge 47/2017 all’art. 1 recita testualmente che “I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione Europea”. Devono essere inoltre garantite una serie di prerogative, tra cui il divieto di respingimento e l’accesso ai diversi servizi territoriali di accoglienza, anche allo scopo di assicurarne il diritto alla salute e all’istruzione. Si tratta di sfide ancora più importanti dal momento che il numero di questi bambini e di ragazzi è tornato a crescere negli ultimi mesi, anche come conseguenza degli eventi internazionali.
A gennaio, in base ai dati raccolti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, erano circa 11mila i minori stranieri non accompagnati nel nostro paese. Nel censimento del 31 marzo, a poco più di un mese dall’inizio del conflitto, erano saliti a quasi 12mila. Alla fine di aprile erano oltre duemila in più, con un aumento del 17,5% rispetto al mese precedente. Oggi sono circa 14mila, provenienti da varie parti del mondo. Il numero di bambini e di ragazzi ucraini è cresciuto soprattutto a marzo, quando sono diventati la terza nazionalità più presente tra i Msna, e poi ad aprile. Sono così diventati di gran lunga la prima cittadinanza tra i minori stranieri non accompagnati: se ne contano infatti quasi 4.000. Seguiti dai minori provenienti dall’Egitto (2.325 persone al 30 aprile), dal Bangladesh (1.731), dall’Albania (1.280) e dalla Tunisia (1.205).
Ad aprile dunque nel nostro Paese i bambini ucraini sono diventati la prima nazionalità tra i minori stranieri non accompagnati. Secondo i dati elaborati da Openpolis, la maggiore regione di accoglienza attualmente è la Lombardia, con 2.749 minori non accompagnati sul proprio territorio (pari al 19,6% del totale). Al secondo posto troviamo la Sicilia, con circa 2.500 bambini e ragazzi presenti (18%). Seguono, con poco meno di un decimo dei Msna accolti in Italia, Emilia Romagna (8,8%) e Calabria (8,4%). Per quanto riguarda le età dei minori stranieri non accompagnati presenti, la metà dichiara 17 anni (50,1%), quasi il 28% ha tra 15 e 16 anni e più di uno su 5 ha meno di 14 anni. Tra questi in particolare il 18,8% ha tra 7 e 14 anni e il 3,3% - quasi 500 bambini - ha addirittura meno di 6 anni.
Sono bambini e ragazzi che, in ragione di una situazione di oggettiva vulnerabilità, necessitano di tutele speciali anche in merito a provvedimenti di respingimento o di espulsione. Il primo è un divieto assoluto, perché come recita l’articolo 3 della legge 47/2017 “in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati”. Il secondo è derogabile solo per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato e, anche in quel caso, si può procedere all’espulsione solo se essa non comporta il rischio di danni gravi per il minore. Di fianco a queste tutele sono previsti altresì alcuni meccanismi di protezione nel percorso di accoglienza. La legge 47/2017 stabilisce che la prima accoglienza avvenga attraverso un colloquio per approfondire la situazione specifica del minore, la sua storia familiare e personale, alla presenza di un mediatore culturale e - ove possibile - di organizzazioni o di enti con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori. Un colloquio che è disciplinato dalla stessa legge (articolo 5) e su cui l’autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha sollecitato negli anni scorsi l’adozione di norme volte a definire in dettaglio le modalità di svolgimento. In particolare rispetto alla presenza del tutore che - salvo casi eccezionali - dovrebbe rappresentare la regola. Direttamente collegata con questa tutela è quella stabilita dall'articolo 7 della legge, che prevede di la preferenza dell'affidamento familiare sull’ingresso in strutture di prima accoglienza. Inoltre, l’articolo 11 stabilisce che sia istituito un elenco di tutori volontari, selezionati e formati dai garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza.
Non si tratta dunque di assicurare esclusivamente l’obbligo scolastico, ma anche di creare- attraverso la scuola, le istituzione educative, la comunità educante- un percorso di accoglienza e di integrazione ad ampio raggio. Il cui presupposto necessario è il superamento delle barriere culturali e sociali che ostacolano l’inclusione dei minori stranieri non accompagnati.
Melania Federico
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