In Sicilia un ragazzo su quattro vive in assoluta povertà

Economia | 22 maggio 2015
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Nel 2013 a vivere in condizioni di povertà assoluta sono stati 229 mila minori siciliani (+ 5,9% rispetto all'anno precedente): un minore su quattro è povero e la Sicilia si colloca al secondo posto tra le regioni italiane per povertà minorile. Sono alcuni dei dati emersi nell'ambito di un'iniziativa di Crescere al Sud, la rete di associazioni che si occupano di promozione e tutela dei diritti dei minori nel Mezzogiorno. Si tratta di «una povertà materiale ed educativa, ed ha purtroppo un peso rilevante nella vita dei minori siciliani, che vivono una deprivazione educativa e culturale in grado di alimentare processi di esclusione, marginalizzazione e devianza».

In Sicilia, poi, è aumentato anche il fenomeno della dispersione scolastica, che è passato dal 24,8% del 2012 al 25,8% del 2013; mentre la qualità dell'apprendimento scolastico è «piuttosto scarsa». Secondo quanto emerge dallo studio, le competenze in matematica degli studenti quindicenni misurate dall'Ocse (test Pisa) relegano la Sicilia in fondo alla classifica delle regioni italiane. Gli stimoli culturali, ludici, creativi e relazionali, al di fuori dai contesti scolastici, non sono alla portata di tutti: un ragazzino su 3 tra i 6 e i 17 anni non usa internet, poco meno della metà degli adolescenti tra 14-17 anni utilizza internet quotidianamente, contro una media nazionale del 62,9%. In Sicilia poi i minori sembrano poco interessati alla lettura: due su tre non hanno letto nemmeno un libro e quattro su cinque non hanno visitato un sito archeologico o un monumento in un anno e non sono mai andati a teatro. Infine per i bimbi da zero a 3 anni, la possibilità di frequentare l'asilo nido o un servizio integrativo risulta limitata: appena il 5,6% ne ha usufruito tra il 2012 e il 2013 contro una media nazionale del 13,5%.

Depositato alla Regione il disegno di legge popolare per l'integrazione al reddito contro la povertà assoluta
Giovedì scorso è stato depositato presso l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica il disegno di legge sulla integrazione al reddito contro la povertà assoluta. Tra i firmatari il presidente del Centro Pio La Torre, Vito Lo Monaco, il presidente dell'Anci Sicilia, Leoluca Orlando, i sindacati, Libera, la Confindustria, la Caritas, la Comunità di S.Egidio, Erripa, Comitato di lotta per la Casa "12 luglio" e il Terzo settore."È la prima volta che si presenta un disegno di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Siciliano - spiega il presidente del Centro Pio La Torre Vito Lo Monaco -. L'obiettivo che ci proponiamo è di raccogliere oltre 50.000 firme. Vogliamo che questa iniziativa sia d'auspicio per altre iniziative dal basso".Il disegno di legge sarà presentato ai capigruppo dell'Ars e alla stampa martedì 26 maggio alle ore 10.30 presso la Sala stampa dell'Assemblea Regionale. Alle 12 una delegazione dei promotori sarà ricevuta dal Presidente della Regione, Rosario Crocetta al quale sarà presentato il disegno di legge.

Ecco la proposta di legge di iniziativa popolare

Disegno di legge d’iniziativa popolare
Integrazione al reddito contro la povertà assoluta

Art. 1

E’ istituita l’integrazione al reddito contro la povertà assoluta.

Art. 2

L’integrazione al reddito contro la povertà assoluta è una misura volta a fornire un aiuto economico pari alla differenza tra il reddito disponibile (ISEE) del nucleo familiare e la soglia della povertà assoluta calcolata annualmente dall’ISTAT.

Art. 3

L’integrazione al reddito contro la povertà assoluta è erogata mediante il rilascio di apposita carta acquisti che potrà essere utilizzata per l’acquisto dei beni e servizi di prima necessità individuati dal regolamento attuativo della presente legge. La carta acquisti di cui al precedente comma è alimentata mensilmente fino al raggiungimento della cifra prevista per l’integrazione al reddito. L’eventuale credito residuo è spendibile nei mesi successivi.

Art. 4

La richiesta della carta acquisti va effettuata presso un centro di assistenza fiscale o un patronato. Il rilascio della carta acquisti è subordinato all’impegno a sottoscrivere, da parte dei beneficiari, un progetto di inclusione sociale. Il progetto di cui al comma precedente è gestito dai servizi sociali del comune di residenza dei beneficiari, eventualmente in collaborazione con i centri per l’impiego. Possono inoltrare domanda per il rilascio della carta acquisti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano legalmente residenti da almeno dodici mesi nel territorio della regione.

Art. 5

Le spese di attivazione e di funzionamento dell’integrazione al reddito contro la povertà assoluta sono a carico della regione. Chi omette di informare tempestivamente l’amministrazione circa eventuali incrementi nella sua situazione reddituale tali da comportare una decurtazione dell’integrazione al reddito, perde istantaneamente e per i cinque anni successivi il diritto a ricevere l’integrazione medesima. Tale previsione si applica anche a coloro i quali abbiano presentato la propria istanza formulando dichiarazioni mendaci sulla propria capacità reddituale. Le articolazioni periferiche dell’Assessorato regionale al lavoro effettuano gli opportuni controlli. Contestualmente al rilascio della carta acquisti i beneficiari sottoscrivono l’impegno a consentire agli incaricati dell’amministrazione regionale e del comune di residenza sopralluoghi e accertamenti. Comporta l’immediata decadenza dal diritto all’integrazione al reddito contro la povertà assoluta il rifiuto ingiustificato del beneficiario a consentire l’accesso alla propria abitazione, a beni registrati, a conti correnti, a titoli o ad altre informazioni rilevanti, da parte degli organi summenzionati. In presenza di violazioni di legge rilevanti, i predetti incaricati provvedono anche a comunicarle alle competenti autorità giudiziarie.

Art. 6

Tutte le modalità di gestione dell’integrazione al reddito contro la povertà assoluta sono disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

La copertura finanziaria dell’integrazione al reddito contro la povertà assoluta è assicurata dalle risorse regionali, nazionali e comunitarie utilizzabili a tale scopo. Prioritariamente verranno destinate a tale finanziamento: 1) la rimodulazione dei programmi operativi regionali (FSE, FESR e FEARS) del presente periodo di programmazione; 2) i programmi paralleli derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali investimento europeo (SIE); 3) le quote residue del piano azione e coesione (PAC); 4) le quote in economia della legge n. 328/2000; 5) le quote provenienti dal fondo di sviluppo coesione (FSC).



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