Controlli antimafia anche sui familiari all'estero

Economia | 20 agosto 2015
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Estese le verifiche antimafia a tutti i familiari conviventi dei titolari di incarichi rilevanti nell'impresa, a prescindere dal dato della loro residenza in Italia. Dal 25 agosto 2015 la verifica antimafia è estesa a tutti i familiari conviventi anche se residenti all' estero. Con l' eliminazione del presupposto della residenza in Italia si è determinato un ampliamento delle categorie di soggetti sottoposti alla verifica. Conseguentemente, anche se residenti all' estero, dovrà essere acquisita la documentazione antimafia anche dei familiari conviventi maggiorenni del titolare e del direttore tecnico dell' impresa individuale, del legale rappresentante e dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali e delle società cooperative, del socio di maggioranza di società di capitali con un numero di soci fino a 4, del socio, in caso di società di capitali con socio unico, di tutti i soci delle società semplici e in nome collettivo, dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice. Tutto questo lo ha previsto la legge 6 agosto 2015, n. 121 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2015, n. 184) che modifica il comma 3, articolo 85 del codice antimafia, sopprimendo le parole «che risiedono nel territorio dello stato». Dovrà essere acquisita la documentazione antimafia anche dei familiari conviventi maggiorenni dei rappresentanti in Italia delle società estere con sede secondaria nel territorio dello stato, dei rappresentanti delle imprese che costituiscono il raggruppamento temporaneo di imprese, dei membri del collegio sindacale o dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza di qualsiasi associazione o società, dei soci persone fisiche che detengono una partecipazione alla società superiore al 2%, nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia, di società concessionarie nel settore dei giochi pubblici. Si osserva che la soppressione del requisito della residenza nel territorio nazionale lascia comunque inalterato il presupposto della convivenza. Le verifiche antimafia, dunque, andranno effettuate nei confronti dei familiari di tali soggetti che siano maggiorenni e conviventi con l' interessato. La certificazione antimafia serve a società imprese, per partecipare ad appalti pubblici, forniture e servizi pubblica amministrazione. La certificazione antimafia non va richiesta per i contratti di importo non superiore a 150.000 euro al contrario la comunicazione è obbligatoria per la stipula dei contratti di importo superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria. L' informazione è obbligatoria per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l' autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro. La certificazione informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell' acquisizione, termine inteso non dalla data di rilascio del benestare da parte del prefetto, bensì dall' acquisizione da parte dell' amministrazione in base alla verifica dei requisiti inseriti nella banca dati. La validità annuale dell' informazione, permane tale se non vi sono state variazioni nell' assetto societario o nella gestione, dei legali rappresentati. Qualora vi sia una delle suddette variazioni, entro 30 giorni dall' evento che ha modificato l' assetto societario, si ha l' obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l' informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta la variazione relativa ai soggetti destinatari di verifiche antimafia. (Italia Oggi)
 di Cinzia De Stefanais

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