Truffa, corruzione e piccoli furti non si puniscono più

Società | 29 marzo 2015
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Da giovedì 2 aprile  è  in vigore il decreto legislativo sulla depenalizzazione dei reati minori. Molto spesso chi subirà un furto, uno scippo, una minaccia, una truffa, una frode informatica, non avrà più nessuno a cui rivolgersi per ottenere giustizia se non il giudice civile e solo in alcuni casi. Resteranno praticamente impuniti reati come truffa, violazione di domicilio, danneggiamento, raggiro, invasione di edifici, furto, frode assicurativa, intercettazione di telefonate falso in bilancio, corruzione, aggiotaggio, e la maggior parte degli eco-reati.

L’obiettivo del decreto legislativo 28/2015 è lo svuotamento delle carceri e delle scrivanie dei magistrati, che così potranno dedicarsi a perseguire con maggior cura i reati più gravi. La norma riguarda tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva. Il reato non può essere di particolare tenuità quando il colpevole ha agito per motivi abietti o futili o con crudeltà o con sevizie. Inoltre i benefici di legge sono esclusi quando il reo ha approfittato della debolezza della vittima o ha causato la morte o lesioni gravissime. Il reato è abituale (e, quindi, non si ha diritto al beneficio) se l' autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o delinquente per tendenza.

Stessa esclusione scatta per chi ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità e anche nel caso in cui si tratta di reati che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Il procedimento penale dovrà preferibilmente essere chiuso già con una richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Qui l' obiettivo è anche, se non soprattutto, di far risparmiare energie e soldi alla macchina della giustizia. Solo che l' elenco dei piccoli reati si estende a dismisura. La vittima tra l' altro non può sbarrare la strada alla dichiarazione di non punibilità, anche se ha diritto di essere informata.

Nel procedimento la persona offesa potrà dire la sua, ma non il suo parere non sarà vincolante. Dovrà essere informata della richiesta di archiviazione e avrà la possibilità di presentare opposizione. Ma deve farlo entro il termine perentorio di dieci giorni e, in ogni caso, non ha «potere di veto». Il gip può archiviare il procedimento, anche se la persona offesa non è d' accordo. Il valore del processo civile L'esclusione della punibilità per fatto tenue con condotta non abituale non deve pregiudicare l' azione civile per il risarcimento del danno. La vittima dovrà, a questo punto, farsi i conti in tasca e valutare la convenienza di accollarsi il costo delle liti di importo piccolo.

 Tra l’altro, il nuovo articolo 131 bis del codice di procedura penale sulla efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno prevede che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all' accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all' affermazione che l' imputato lo ha commesso. L' articolo prosegue dicendo che la sentenza vale come giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno contro condannato e del responsabile civile.

 La stessa efficacia di giudicato ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a seguito di giudizio abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato. La tenuità salva il manager ma non l’azienda Il top management trova una via di fuga dai reati societari: dal falso in bilancio all'ostacolata vigilanza, dalle illegali ripartizioni di utili all' aggiotaggio, tutto il diritto penale societario cambia i propri connotati e questo perché il decreto legislativo 28/2015 da una chance di non punibilità ad amministratori, liquidatori, direttori, se il fatto è tenue e non abituale. La magistratura dovrà fare i conti con i presupposti della tenuità e costruire degli indici per evitare che fatti illeciti per la generalità di creditori e risparmiatori non abbiano sbocchi sanzionatori.

Va, comunque, sottolineato che se il colletto bianco riuscisse a districarsi dalle maglie della giustizia, non è detto che lo stesso riesca a fare la società con la responsabilità amministrativa (articolo 25-ter del dlgs.231/2001). La particolare tenuità mette al riparo l'amministratore, ma la società si trova esposta alle sanzioni pecuniarie e interdittive. Una panoramica dei reati graziati La panoramica dei reati graziati comprende, innanzi tutto, il falso in bilancio (articolo 2621 del codice civile), che, essendo punito con l' arresto fino a due anni, sta nella soglia dei cinque anni. Poi c’è l'infedeltà patrimoniale (articolo 2634 codice civile), punita con la reclusione fino a tre anni e, quindi, l' amministratore o il direttore generale o il liquidatore che agisce in conflitto d' interesse potrà giocarsi la carta della non punibilità.

Così come si potrà sperare di farla franca anche nell' ipotesi di corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile) e cioè nel caso in cui il manager si faccia dare soldi o altra utilità per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o agli obblighi di fedeltà societaria. Ampiamente sotto soglia (con possibilità di fruire del beneficio) è il reato di illecita influenza sull' assemblea (articolo 2636 del codice civile) e l' ostacolo all' esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile, tranne che per le società quotate). Si salva anche chi compie aggiotaggio, cioè diffusione di notizie false od operazioni simulate per influire sul prezzo di azioni e obbligazioni. Stanno nella soglia anche il reato di impedito controllo sull' attività sociale (articolo 2625 del codice civile) e le operazioni su conferimenti e utili e riserve: stanno nel limite dei cinque anni l' indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile), l' illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 codice civile).

La particolare tenuità potrà essere ravvisata anche nelle operazioni in pregiudizio dei creditori, anche se occorre verificare il requisito della particolare tenuità. Il decreto legislativo 28/2015 impone di controllare se il danno è esiguo. Si porrà il problema interpretativo di quali parametri usare per conteggiare il danno per i creditori, considerato che ci potrebbe usare un danno basso per il singolo ma alto se computato complessivamente. Depenalizzazione anche nel fallimento Niente depenalizzazione per la bancarotta fraudolenta e per il curatore che prende interesse privati; sì invece per la bancarotta semplice e per la domanda di insinuazione al passivo di crediti simulati. In sostanza potrà tentare di sottrarsi alla condanna l' imprenditore, che, ad esempio, ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni manifestamente imprudenti o ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento o ha aggravato il proprio dissesto o non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

Lo stesso vale per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite. Non sfugge alla depenalizzazione la denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito. Truffa e danneggiamento si possono perdonare Una truffa si può perdonare e anche una violazione di domicilio. E anche un danneggiamento. Il settore dei reati contro il patrimonio è toccato trasversalmente dalla non punibilità del fatto tenue e non abituale. L'articolo 640 del codice penale punisce con la reclusione fino a tre anni chi raggira gli altri. Anche il danneggiamento rientra nella soglia prevista dal dlgs 28/2015. Lo stesso per l'invasione di edifici. Certo non ci rientra la rapina o l'estorsione e neppure il furto in abitazione, ma il furto semplice sì e anche l'insolvenza fraudolenta. La circonvenzione di incapaci sta fuori dall' applicazione del beneficio, mentre rientra, invece, la frode all'assicurazione (articolo 642 codice penale).

Rischia di vedere prosciolto il suo aggressore, invece, chi ha subito una violazione di domicilio o l' interferenza illecita con l' uso abusivo. di telecamere. Stando sempre nel campo della privacy, la non punibilità può essere fruita per la violazione della corrispondenza (articolo 616 codice penale) o l' intercettazione delle telefonate (articolo 617). Il settore dei reati contro il patrimonio delle persone è quello che potrebbe rimanere senza strumenti di tutela. Se l' ombrello penale non coprirà più, non è detto che vengano attivate le tutele civili (azione per il risarcimento del danno), considerati tempi e costi della giustizia ordinaria. La faranno franca quasi tutti gli ecoreati A parte i delitti di combustione illecita di rifiuti pericolosi ex 256-bis e di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti ex articolo 260 del dlgs 152/2006, sono infatti astrattamente riconducibili sotto il nuovo istituto le altre condotte punite dallo stesso Codice ambientale in materia di autorizzazione integrata ambientale, valutazione di impatto ambientale, tutela di suolo, acque e aria, gestione rifiuti (Sistri compreso), bonifica siti inquinati.

Così come potranno finire nell' ingranaggio deflativo gli illeciti previsti da alcuni provvedimenti satellite del dlgs 152/2006 (si pensi a quelli ex dlgs 49/2014 sulla gestione dei tecno-rifiuti) e da altre norme di settore, come quelle a tutela di vincoli paesaggistici e ambientali, contenimento dell' inquinamento sonoro e tutela delle aree protette. Parallela sorte è prevedibile per i più generali reati di «getto pericoloso di cose» (articolo 674) e «danneggiamento» (635) previsti dal codice penale.

 di Angelo Meli

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