Pio La Torre nel 17° anniversario del suo assassinio
Atti della commemorazione avvenuta a Corleone di
Pio La Torre
nel 17° anniversario
del suo assassinio
Presentazione:
In ricordo di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, caduti nella lotta alla mafia, il Centro Pio La Torre ha voluto celebrare la commemorazione a Corleone, con il patrocinio del Comune, nella Palestra Comunale intestata ai due caduti.
Il motivo sta nel fatto che Corleone ha conosciuto Pio La Torre e ne ha visto l'impegno a favore della classe contadina.
Inoltre si è voluto un pubblico di giovani perché questi, pur non conoscendolo direttamente, hanno potuto così sapere dell'attività di Pio La Torre espletata nella loro terra per i diritti dei loro padri.
E per far ciò è stato chiamato un illustre storico che, peraltro, è stato vicino, negli ideali e nelle lotte a Pio La Torre: il Prof. Francesco Renda che ha svolto una relazione sul tema "Pio La Torre e la lotta dei contadini per la terra e per la rinascita nel corleonese".
Il Centro non ha voluto limitare ai presenti alla manifestazione il ricordo di Pio La Torre e Rosario Di Salvo; con il presente Quaderno ha deciso di lasciare una testimonianza dell'attività di Pio La Torre nella lotta per la terra e per la rinascita nel corleonese.
Infine, nella stessa pubblicazione è stata inserita come documentazione la proposta di legge, primo firmatario Pio La Torre, relativa alle "norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e di controllo " nonché il testo definitivo della legge n. 646 approvata dal Parlamento dopo il suo assassinio ed a Lui cointestata insieme al ministro Rognoni.
Questa legge è stata un formidabile strumento di lotta alla mafia e ne ha determinato un indebolimento, specie nella sua potenza economica, attraverso lo strumento del sequestro e poi della confisca dei beni illegalmente accumulati.
Forse proprio per questa legge, fortemente voluta da Pio La Torre, la mafia lo ha ucciso.
Per tal motivo alleghiamo a questa pubblicazione, come documentazione, la proposta di legge di La Torre e la legge così come votata dal Parlamento e che attualmente è in vigore.
Il Presidente
"In ricordo di Pio La Torre e Rosario Di Salvo
caduti nella lotta alla mafia"
Saluto:
GIUSEPPE CIPRIANI
Sindaco di Corleone
Il Sindaco porge i saluti ai presenti a nome dell'amministrazione comunale
Apertura del Convegno:
GIANNI PARISI: Il Centro "Pio La Torre", d'intesa con il Sindaco, ha deciso di ricordare il 17° Anniversario dell'assassinio per mano mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, qui, in questo Comune di Corleone, in questo territorio, a cui è legata tanta parte dell'attività di sindacalista e di dirigente politico di Pio.
Abbiamo deciso, in particolare, di dedicare questa giornata ai giovani delle scuole, qui presenti così numerosi; e di ciò li ringrazio, così come ringrazio i Presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti scolastici rappresentati.
Perché vogliamo parlare di Pio La Torre qui a Corleone?
Non tutti sanno che dopo l'assassinio di Placido Rizzotto da parte dei mafiosi di Luciano Liggio, Pio La Torre, appena ventenne, fu inviato dalla Camera del lavoro provinciale di Palermo, dalla Federterra, a dirigere la Camera del. lavoro di Corleone, così duramente colpita nel suo dirigente Placido Rizzotto. Era un momento difficile per i lavoratori e per il movimento contadino di Corleone. Erano tempi durissimi, quando chiedere il rispetto dei contratti di mezzadria o di colonia, fissati con le leggi del nuovo Stato repubblicano, significava rischiare la vita per mano mafiosa, braccio armato dei feudatari.
Erano tempi quando occupare le terre per riaffermare il diritto dei contadini senza terra e dei braccianti, al lavoro, al pane per i propri figli, significava incorrere da un lato nel piombo dei mafiosi e dei gabelloti e dall'altro nelle violenze della polizia e dei carabinieri, in quegli anni indirizzati dal Ministro degli interni, Scelba, contro i lavoratori.
Erano tempi quando un giovane Pio La Torre guidò il movimento contadino per la libertà, la giustizia, la terra, il pane, qui nel Corleonese, in tutto. il comprensorio. Nel 1950 durante una manifestazione contadina a Bisacquino, a conclusione di una simbolica occupazione della terra del feudo di Santa Maria del Bosco, la polizia e i carabinieri si scagliarono contro gli inerini contadini, ne ferirono diversi, tanti ne arrestarono, e fra loro Pio La Torre, che rimase in carcere per un anno e mezzo.
Oggi, quando si sente parlare di politici che vanno in carcere per corruzione o reati del genere, il ricordare ai giovani, spesso così lontani dalla politica, che c'è stata gente come Pio La Torre, e come lui tanti altri, che sono stati in carcere per difendere i diritti dei lavoratori, significa ricordare che la politica, intesa come servizio agli altri, ai cittadini, ai lavoratori, ai poveri, agli "ultirni", come si dice oggi, può essere, deve essere una cosa pulita, bella, a cui è giusto dedicarsi.
E Pio La Torre, che tanto diede alle masse popolari del Corleonese, fu un esempio di politico giusto, onesto, dedito agli altri.
Chi mi seguirà descriverà, a voi ragazzi e ragazze le tappe dell'azione di Pio, la sua battaglia contro la mafia, per la pace, per il lavoro, per la rinascita della Sicilia; io ho voluto solo ricordare alcuni episodi della sua battaglia, per spiegare perché celebriamo l'anniversario del suo assassinio qui a Corleone, qui con i giovani e le ragazze delle scuole.
Ringrazio ancora i giovani, gli insegnanti, il Sindaco On. Pippo Cipriani e dò la parola all'On. Vizzini.
Introduzione:
INO VIZZINI: Questo nostro incontro si svolge nella ricorrenza del 17° anniversario dell'assassinio mafioso di Pio La Torre e Rosario Di Salvo.
Finalmente, grazie alla confessione del "pentito" Salvatore Cucuzza che rivela di essere stato il Killer assassino di La Torre e Di Salvo, si conoscono i nomi dei criminali che consumarono il terribile delitto. Il commando di criminali mafiosi era composto, oltre che da Salvatore Cucuzza, da Pino Greco, Nino Madonia, Giuseppe Lucchese, Giuseppe Galatolo.
Essere finalmente riusciti ad individuare gli assassini è senza alcun dubbio un fatto importantissimo, un successo delle attività degli investigatori e della magistratura ed un risultato positivo per l'opinione pubblica e per quelle forze che in Sicilia e in tutto il paese hanno saputo reagire con determinazione al terrorismo mafioso.
C'è da sperare che la giustizia sappia essere severa con gli assassini non concedendo loro alcun tipo di riduzione di pena.
Ma resta aperto il problema di sapere chi fece uccidere La Torre, chi e perché armò la mano degli assassini. Stupisce che nessuno delle molte centinaia di "pentiti" ha saputo e voluto contribuire e fare chiarezza su questi punti.
Da parte nostra non verrà mai meno la sollecitazione alla magistratura perché si individuino i mandanti dell'omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo e i responsabili occulti dei tanti omicidi di personalità politiche, magistrati, uomini delle forze dell'ordine, giornalisti.
Ma perché abbiamo deciso di tenere questo incontro a Corleone?
Abbiamo fatto questa scelta perché c'è un rapporto molto forte fra Pio La Torre, la sua formazione come dirigente sindacale e politico, e Corleone e l'intero Corleonese.
Proprio qui a Corleone Pio La Torre, giovanissimo, compì la sua prima, drammatica esperienza politica e di lotta alla testa dei braccianti poveri, senza terra e dei contadini che chiedevano l'applicazione dei Decreti Gullo e l'assegnazione delle terre incolte o mai coltivate.
La lotta contro il feudo, per la riforma agraria, per il lavoro contro la miseria e la disoccupazione di massa fu un momento assai importante della mobilitazione popolare e diede un contributo notevole allo sviluppo economico e sociale della Sicilia che anche se in modo distorto certamente si è realizzato cancellando condizioni di miseria e di arretratezza insopportabili.
Già subito dopo l'assassinio mafioso di Placido Rizzotto Pio La Torre concentra la propria attività di giovane dirigente politico a Corleone.
Nel novembre del 1949 La Torre organizza da Corleone la ripresa della lotta, che investe tanti altri centri del palermitano e della Sicilia occidentale, dei braccianti senza terra contro la proprietà agraria parassitaria ed assenteista.
E Corleone vive giornate di grande mobilitazione popolare a cui partecipano migliaia di braccianti con le loro donne e con le loro famiglie.
1 braccianti e i piccoli contadini occupano i feudi chiedendone la messa in produzione e l'esproprio. Con il grano che era stato raccolto nei mesi precedenti i braccianti che marciano sui feudi fanno la semina nelle terre non coltivate. Nella provincia di Palermo furono interessati alla semina 3000 ettari di terra.
Nel marzo del 1950, il 6 marzo, riprende la lotta dei braccianti per la terra e la riforma agraria.
Il 10 marzo da Bisacquino, ma anche da Contessa Entellina e da Giuliana si marcia nel Feudo di Santa Maria del Bosco di proprietà dei baroni Inglese.
I braccianti, numerosissimi, procedono simbolicamente alla lottizzazione della terra, un ettaro a testa. Al ritorno dal Feudo di Santa Maria del Bosco, quando i braccianti erano alle porte di Bisacquino avvenne lo scontro violentissimo con reparti di polizia venuti da Palermo con il compito di reprimere il movimento contadino. Lo scontro fu molto duro. La polizia fece anche uso delle armi da fuoco, ci furono molti feriti e naturalmente seguì una dura repressione. Pio La Torre fu arrestato e con lui furono arrestati molte decine di braccianti, dirigenti politici e sindacali della zona, molte donne che avevano partecipato attivamente alla occupazione delle terre e che restarono in carcere a Palermo per molti mesi e vennero sottoposti a processo con gravissime imputazioni.
Pio La Torre, che all'epoca dei fatti aveva soltanto 22 anni ed era un dirigente della Federazione Comunista di Palermo, resta in carcere per oltre 17 mesi ? dal 10 marzo 1950 al 23 agosto 1951. Si trattò come è evidente di una prova durissima per La Torre e per i numerosi braccianti e dirigenti arrestati se si tiene conto, in particolare, del clima politico repressivo, dell'atteggiamento della magistratura improntato a molta severità, della durezza delle regole carcerarie che non facevano registrare elementi di apertura umana e di rispetto del detenuto.
A La Torre non fu consentito di assistere ai funerali della madre né di vedere il figlio nato durante la sua detenzione.
Le lotte dei braccianti e dei contadini, il sacrificio di tanti compagni e di tanti lavoratori, gli scontri con la mafia, che fece registrare tante vittime del terrorismo mafioso che si scatenò contro il PCI, il PSI, la CGIL ed il movimento contadino organizzato non furono vani e contribuirono a sbloccare la situazione politica.
Nel dicembre del 1950 l'Assemblea Regionale Siciliana approva finalmente la legge di Riforma agraria (Legge n. 104 del 27/12/1950) che dà un colpo decisivo all'assetto proprietario basato sul feudo e costituisce certamente un risultato politico importante delle lotte contadine ed un grande contributo allo sviluppo moderno della Sicilia.
Il Centro Studi Pio La torre ha intenzione di organizzare nei prossimi mesi una importante iniziativa, dando la parola a studiosi e ai protagonisti delle lotte, per ricordare e ricostruire questi momenti di grande mobilitazione popolare che interessavano molti comuni della Sicilia ed ebbero nel Corleonese particolare forza e vigore.
Tre riferimenti, tre "valori" si ritrovano sempre nella vita politica e nell'impegno civile di Pio La Torre: il lavoro, la lotta contro la mafia, la pace.
Le lotte contro la mafia La Torre le condusse sempre, anche quando molti ritenevano questo impegno non qualificante ed essenziale, in modo deciso e chiaro quando fu dirigente della CGIL di Palermo e della Sicilia, quando fu consigliere comunale di Palermo, da dirigente del PCI siciliano e nazionale, da parlamentare all'ARS ed al Parlamento nazionale, da membro della Commissione Antimafia.
L'impegno di La Torre ha dato un contributo importante ad affinare e rendere più efficaci i metodi di lotte alla mafia.
Ed infine, in questi momenti di grande ansia per gli avvenimenti drammatici che si svolgono nel Kossovo e nella ex Jugoslavia, mi pare importante ricordare la grande mobilitazione che Pio La Torre seppe suscitare contro la corsa al riarmo e contro l'istallazione di missili a Comiso. La Torre seppe dare un ampio margine di originalità e di autonomia al movimento che si sviluppò in Sicilia rispetto alle posizioni assunte nazionalmente dalle grandi forze politiche.
Anche noi dobbiamo fare qualcosa per la pace, per fermare la spirale della guerra. Condanniamo fermamente i crimini atroci di Milosevic contro il popolo del kossovo ma siamo per affermare la necessità di fermare la guerra e dare spazio alle iniziative politiche e diplomatiche. Spero che i Siciliani sappiano mobilitarsi e contribuire a fermare la guerra.
Intervento:
Prof. FRANCESCO RENDA: Siamo qui riuniti per ricordare e onorare Pio La Torre e Rosario Di Salvo nel 17° anniversario dell'assassinio.
A me in particolare è stato affidato il compito di parlare del personaggio politico, dell'operatore politico come tale, della sua carriera politica, della sua partecipazione alle lotte del movimento contadino, del suo contributo alla lotta per la pace e poi, non ultimo per importanza e forse il più importante, il suo contributo per quanto riguarda la lotta alla mafia.
Poiché sono davanti a ragazze e ragazzi, consentitemi che mi lasci prendere un poco dall'abitudine del professore per sottolineare meglio il concetto che vorrei esprimere in seguito. Quando noi studiamo la storia, evidentemente nel corso dei secoli e dei millenni, ma parliamo dei secoli più vicini, generalmente puntiamo la nostra attenzione su taluni avvenimenti importanti che servono come punti di riferimento per la comprensione. Per esempio, una volta c'era il Santo Uffizio della Inquisizione, oggi non c'è più e quindi il momento in cui, nel corso del '700, fu deciso di abolire il Santo Uffizio fu adottato un provvedimento non occasionale non marginale, ma di tale importanza, da influire sullo sviluppo della civilizzazione successiva nel mondo occidentale e nel mondo cristiano ? cattolico; dico mondo cristiano ? cattolico, perché nel mondo cristiano ?protestante l'Uffizio non c'era.
Analogamente, quando pensiamo allo scioglimento della Compagnia di Gesù, avvenuta anch'essa nel '700 noi, non potremmo concepire l'esistenza della scuola pubblica di Stato o meglio l'inizio della storia della scuola pubblica di Stato senza collegarla con l'abolizione della Compagnia di Gesù, perché fino al '700 la scuola nell'Europa cattolica era in mano dei Gesuiti.
La loro abolizione determinò la necessità che lo Stato si sostituisse alla loro opera dando inizio alla scuola pubblica statale.
Similmente, quando noi pensiamo al 1848, ? scusate dovrò tenere una conferenza quanto prima su questo tema, ? quando Carlo Alberto nonostante sconfitto dall'esercito austriaco concesse lo Statuto al Regno di Sardegna, potrebbe sembrare un provvedimento qualsiasi e come tale viene spesso presentato nel manuale di storia; invece noi non potremmo comprendere la storia d'Italia e la stessa formazione dell'unità d'Italia nel modo di come è avvenuta senza fare riferimento a quella decisione. Carlo Alberto, pur essendo sconfitto e pur abdicando in favore del figlio Vittorio Emanuele Il dà lo Statuto che consente all'Italia di formarsi come Paese moderno e costituzionale.
Similmente, quando noi pensiamo alla legge sul divorzio anche questo è un provvedimento che esercita una grande influenza nella nostra esistenza; quindi questi avvenimenti riportati, sono avvenimenti che hanno un valore particolare nella nostra storia.
Bene, nel caso di Pio La Torre noi ci troviamo davanti un personaggio il quale partecipa a due grandi avvenimenti che hanno trasformato radicalmente la Sicilia, e non solo la Sicilia, specialmente per quanto riguarda la lotta alla mafia. lo desidererei che voi rifletteste su questa considerazione e ne faceste oggetto anche di ulteriore attenzione. Certo il ricordo di Pio La Torre a Corleone è legato a diversi episodi delle lotte popolari in modo particolare e quelle contadine in specie.
Altre volte io ho avuto occasione di ricordare che quando fu ucciso Rizzotto nel marzo del 1948 a sostituire la sua opera di dirigente sindacale a Corleone venne personalmente Pio La Torre.
Nel 1949, avvenne qualcosa di ancora più organico e più importante: la ripresa travolgente delle lotte contadine.
E a riguardo c'è un libro di Pio La Torre, in cui la storia di questa lotta viene raccontata ed è un libro questo che io proporrei al Centro "Pio La Torre" di far ristampare e farlo circolare perché nel racconto che della storia viene fatto vi è una informazione minuziosa particolareggiata, documentata di come fu organizzato e fu portato a compimento quel movimento. Ma perché i contadini andavano ad occupare i feudi e a seminarli nel 1949?
Potrebbe sembrare un atto arbitrario come la polizia lo considerava un atto arbitrario. Ma in realtà i contadini sollecitavano l'applicazione di una legge che né da parte dei proprietari né da parte delle autorità costituite si voleva applicare.
Era il decreto "Gullo" dell'ottobre del 1944 quello che sollecitava l'applicazione del decreto che disponeva la concessione delle terre incolte e mal coltivate ai contadini riuniti in cooperativa.
Su queste basi cioè sul fondamento della legittimità di queste rivendicazioni si è sviluppato, in tutta l'Italia meridionale, oltre che in Sicilia, un grande movimento a cui hanno partecipato centinaia di mialiaia di contadini e di cittadini, uomini e donne, vecchi e giovani.
E' stato un grande sussulto che in altre occasioni io ho chiamato la seconda resistenza, la prima contro l'oppressione tedesca durante la guerra, la seconda contro l'oppressione e la miseria della grande proprietà fondiaria.
La lotta per la concessione delle terre incolte aveva avuto inizio con il decreto "Gullo" nel 1944 e l'applicazione era stata parziale nel 1945, poi era cresciuta nel '46; ma nel 1947 ci fu la strage di Portella della Ginestra e con quella strage ebbe inizio il terrorismo agrario contro i dirigenti sindacali.
Rizzotto cadde proprio nel corso di questa battaglia alla vigilia del 18 aprile 1948. Il 18 aprile del '48 è una data importante, che meriterebbe di essere discussa in particolare perché segna la storia d'Italia per cinquanta anni. Il 18 aprile è stato inteso anche come una grave sconfitta delle Sinistre e in particolare del Movimento Popolare.
La sconfitta in effetti ci fu ma non ci fu la disfatta e nemmeno la resa.
L'iniziativa che qui a Corleone venne intrapresa nel '49 nelle Madonie e nel resto della Sicilia, fu un'iniziativa volta a non subire passivamente l'effetto negativo del risultato elettorale del 18 aprile 1948.
Pio La Torre racconta questa storia, ma io vorrei mettere in evidenza due elementi in particolare.
Le zone scelte per mobilitare le lotte contadine, che furono quella del Corleonese e quella delle Petralie, due zone che erano state profondamente ferite e offese.
Il Corleonese con l'uccisione di Placido Rizzotto e le Madonie con l'uccisione di Epifanio Li Puma.
Quindi la ripresa delle lotte contadine per l'applicazione della legge per la concessione delle terre incolte aveva anche un preciso significato di non aver paura della mafia perché evidentemente l'uccisione dei due dirigenti voleva dire: guai a chi tocca il latifondo.
In effetti queste due grandi manifestazioni nel Corleonese e nelle Madonie ebbero momenti drammatici.
Qui nel corleonese vennero arrestati La Torre, ed altri dirigenti provinciali e locali.
La Torre nel suo libro parla di 13 collaboratori dei quali, per ognuno, ha lasciato la sua personale testimonianza riportata nel suo libro.
Per questo io propongo la riedizione del libro come contributo alla conservazione della memoria di quegli anni.
Nella provincia di Agrigento le repressioni furono più pesanti che a Palermo perché furono arrestati tutti i gruppi di dirigenti di una serie di paesi, di Casteltermini, di Campobello di Licata, Siculiana; e così anche nella provincia di Caltanissetta e nelle altre province.
Però il risultato di quelle lotte, nonostante le repressioni subite è stato che nell'ottobre del 1950, e quindi a diretto collegamento con la mobilitazione che c'era stata nell'anno precedente, venne approvata la legge di riforma agraria.
Un dato che non dobbiamo dimenticare è che le repressioni siciliane non furono soltanto un caso particolare, perché anche nel Mezzogiorno d'Italia avvenne qualcosa del genere e non dimentichiamo che mentre La Torre veniva arrestato a Bisacquino, a Melissa venivano uccisi uomini e donne che occupavano le terre.
Parliamo della riforma agraria, della legge della riforma agraria e delle conseguenze di questa legge di riforma agraria. Io personalmente quando parlo di riforma agraria non mi riferisco solo alla legge, ma all'insieme delle trasformazioni che investirono la struttura agraria isolana, meridionale e nazionale, trasformazioni che furono in parte effetto diretto della legge; nel complesso la riforma agraria quindi non è solo la legge, ma la legge e le conseguenze economiche, sociali e politiche che ne derivarono.
In genere tuttavia noi commettiamo un errore, caro Vizzini, quando parliamo della legge di riforma agraria come di un provvedimento qualsiasi di interesse sindacale o di interesse sociale soltanto. Invece no!.
La legge di riforma agraria ebbe un rilievo ancora più ampio.
Io mi permetto di insistere, in modo particolare davanti a questi giovani, nel dire che la legge di riforma agraria ha distrutto una società agraria antica e una struttura sociale anch'essa antica quanto ingiusta che durava in Italia da mille anni.
Quindi ci troviamo dinanzi un provvedimento che incide su una struttura millenaria che la distrugge.
Spero che qualcuno ricordi il famoso detto di Plinio che i latifondi hanno rovinato l'Italia.
Plinio diceva questa espressione al tempo dell'impero romano e da allora in poi i latifondi si diffusero tanto in Italia e la Sicilia divenne la terra dei latifondi.
Per duemila anni la società siciliana è stata quindi dominata dai latifondi.
Latifondo significa grande proprietà terriera, grande estensione di proprietà terriera in mano a singoli proprietari.
Ma volete sapere cosa significava il latifondo a Corleone ancora nel 1950?.
Leggetevi il libro di La Torre, dove vi sono delle semplificazioni delle situazioni esistenti nel Paese, situazioni di miseria e di ingiustizie.
Ma io potrei ricordare anche una studiosa francese la quale ha scritto un libro sul lavoro in Italia, incentrato su Corleone, libro che però non è stato tradotto in italiano. Il libro è assai interessante, descrive proprio la condizione di miseria in cui si viveva a Corleone.
Ebbene la riforma agraria bisogna vederla in tale contesto.
Cioè la riforma agraria distrugge il latifondo e provoca la scomparsa di una classe di proprietari che aveva dominato la Sicilia per duemila anni, e naturalmente tutto quel pò di ricchezza che poteva esserci nell'isola, e non era poca, veniva assorbita da questa classe possidente.
La legge di riforma agraria ha completamente cambiato questo stato di cose. Corleone di oggi non è paragonabile alla Corleone di cinquanta anni fa, non solo perché oggi possiamo anche riunirci in luoghi dove prima c'era la mafia, ma anche perché le cose sono cambiate profondamente anche dal punto di vista del vivere civile.
La stessa osservazione vale per la Sicilia, per il Mezzogiorno e per l'Italia messa insieme.
Oggi venendo a Corleone si vedono ragazzi e ragazze come si incontrano a Palermo, a Roma, a Milano, a Parigi, a Londra, insomma non ci sono più differenze qualitative sostanziali.
Nel '50 non era invece così, nel '50 la Sicilia era una regione agraria che per l'esistenza del latifondo era arretrata e povera.
Oggi è una regione non più dominata dal latifondo, una regione che ha fatto grandi progressi anche se purtroppo rimane sempre una regione con molta disoccupazione, con un insufficiente sviluppo, una disoccupazione specie giovanile e uno sviluppo che lascia insoddisfatte molte esigenze.
Avendo presente queste insufficienze, che ancora oggi si constatano nella nostra isola, come nel Mezzogiorno, è lecito domandarsi se il movimento dei contadini per la riforma agraria invece di essere vittorioso sia stato sconfitto.
Al riguardo vi è stata una grande discussione sia in campo sindacale e politico sia in campo storiografico.
Io personalmente sono convinto che non c'è stata sconfitta, solo non sono stati raggiunti tutti gli obbiettivi che erano stati prefissati.
Però essenzialmente è stata conseguita una realtà.
La Sicilia non è più quella che era prima e in questo senso la figura di La Torre è emblematica, significativa dei cambiamenti intervenuti, da intendere non solo in senso economicistico.
Figura emblematica quella di La Torre.
Chi era La Torre? La Torre era figlio di un contadino, un contadino di una borgata di Palermo e, da che mondo era mondo, i figli dei contadini finivano sempre per fare i contadini. Non c'era altra alternativa così era avvenuto per secoli e invece La Torre, figlio di contadini, non solo non fa il contadino, ma frequenta l'università prende la laurea in scienze politiche e diventa un grande personaggio della politica in quanto fu un grande dirigente che dalla gavetta arrivò alle massime cariche regionali e nazionali.
La Torre infatti, figlio di contadini, all'inizio lavorò alla Federterra provinciale di Palermo, poi fu Segretario della Camera del Lavoro di Palermo, poi ancora Segretario Regionale della CGIL siciliana, poi Segretario Regionale del Partito Comunista italiano.
Poi da Palermo fu chiamato a Roma e qui divenne membro della direzione del Partito e membro della segreteria diretta da Berlinguer.
Poi fu nominato responsabile della Commissione per il Mezzogiorno del PC e poi rappresentante, in sostituzione di Li Causi, del Partito Comunista nella Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia.
Quindi un figlio di contadini che diventa grande dirigente politico nazionale.
Se il latifondo avesse invece continuato ad esistere, non solo La Torre sarebbe rimasto contadino, ma anche tutta un'altra serie di dirigenti avrebbero subito la medesima sorte.
Io non vengo ai particolari, però, se oggi la vita politica è animata e arricchita da tante energie nuove che non sono più i figli dei papà di un tempo ma lavoratori e figli di lavoratori, questo si deve alla legge di riforma agraria a cui La Torre giovane, appena diciottenne, diede un contributo decisivo.
La Sicilia non è più quella che era prima e in questo senso la figura di La Torre è emblematica giacchè esemplifica in senso sociale, ampio, collettivo la portata del cambiamento.
Noi ci siamo conosciuti quando lui aveva 18 anni e io 23.
Ci siamo conosciuti alla Federterra poi abbiamo lavorato sempre insieme.
L'ultima volta che ci siamo visti fu due o tre giorni prima del suo assassinio.
Come personaggio politico completo La Torre non si occupò solo del movimento contadino ma anche del movimento operaio, in particolare delle lotte operaie della città di Palenno e del cantiere navale
Ma oltre che alle lotte sindacali di La Torre ricordiamo anche la partecipazione alla lotta per la pace.
Oggi il tema della pace interessa in particolare i Balcani, al tempo di La Torre il problema della pace era di interesse planetario e poneva all'ordine del giorno il pericolo del conflitto atomico.
A mettere in pericolo la pace erano le bombe ed i missili atomici.
La questione che dovette affrontare La Torre fu quello di evitare che il Mediterraneo fosse trasformato in mare dominato dalle basi dei missili atomici, dato che Comiso in provincia di Ragusa era stata trasformata in base di missili atomici americani.
Oggi questi missili non ci sono più e il contributo di La Torre a tal fine è stato abbastanza significativo.
E vengo al tema che per me fa di Pio La Torre un personaggio, ? consentitemi l'espressione che è esagerata ma serve a rendere l'idea ? un personaggio meritevole del Premio Nobel, se il comitato organizzatore del Premio Nobel introducesse tra i titoli, da riconoscere come meritevoli, anche le scienze sociali.
Fino a questo momento non c'è questo titolo; ci sono i premi per la medicina, per la chimica, per la fisica, per la pace, c'è anche un premio per l'economia ma non per le scienze sociali.
Pio La Torre meriterebbe, se fosse istituito, un Premio Nobel nel campo delle scienze sociali.
E' la prima volta che ne parlo, e ne parlo deliberatamente in questa sede con senso di autocritica, perché da parte nostra, di questo argomento abbiamo parlato sempre in senso riduttivo.
Mi riferisco alla legge "La Torre" contro la mafia.
Qual'è il significato della legge "La Torre"?. La legge "La Torre" non è una legge qualsiasi, è un provvedimento giuridico che ha provocato una svolta generale nella vita sociale italiana e non solo italiana.
E' in questo senso che dobbiamo intendere la legge "La Torre" alla stessa maniera di quando noi parliamo della legge sul divorzio o di altri provvedimenti.
Prima della legge "La Torre" il fenomeno mafioso, che era forte e possente , non era riconosciuto come reato punibile nel termine del codice penale.
Quindi i mafiosi potevano operare tranquillamente e compiere le loro attività criminali senza subire le conseguenze della giustizia in quanto la legge allora prevedeva la sanzione penale solo per l'associazione a deliriquere semplice.
Ma la mafia non era riconosciuta come associazione a delinquere persino durante il Fascismo.
Quando si discusse la riforma del codice penale, la famosa riforma del Ministro Rocco, mentre Mori arrestava centinaia e migliaia di mafiosi l'articolo relativo all'associazione a delinquere, che è il 416, non fu modificato nel senso di riconoscere tra i reati punibili come associazione per delinquere anche l'associazione mafiosa perché ci fu una resistenza della cosiddetta civiltà giuridica che sostenne che la mafia non era delinquenza e pertanto si poteva essere tranquillamente mafiosi senza incorrere nei rigori della legge.
E proprio perché la mafia non era considerata reato si poteva avere rapporti con essa pubblicamente, e difatti, questi rapporti erano pubblici e nessuno li poteva contestare sul piano pubblico.
Voi sapete, in questo senso, che Navarra era il capo mafia di Corleone e contemporaneamente era il medico della Mutua e il segretario della Democrazia Cristiana.
Le esemplificazioni potrebbero continuare a decine e a centinaia con personaggi piccoli o con personaggi grandi.
Oggi questo non è più possibile, con la legge "La Torre" è reato.
Io non a caso ho fatto riferimento al Santo Uffizio, allo scioglimento della Compagnia di Gesù, allo Statuto Albertino, alla legge sul divorzio.
La legge "La Torre" ha completamente e radicalmente e forse irrimediabil mente cambiato una situazione il cui valore non è soltanto siciliano e neanche soltanto italiano.
Voi dovete riflettere che senza legge "La Torre" Falcone sarebbe stato un profeta disarmato, sarebbe impossibile avere un Procuratore della Repubblica come Caselli, impossibile avere una Magistratura impegnata nella lotta contro la mafia, impossibile avere un Parlamento, un Governo, sia pure con contraddizioni e difficoltà, anch'essi impegnati nella lotta alla mafia.
Sarebbe inconcepibile anche l'esistenza di una Commissione permanente sul fenomeno della mafia, sarebbe impossibile che anche l'ONU si occupasse della criminalità organizzata.
Tutto questo discende da quella legge e quella legge che è italiana comincia ad essere applicata non soltanto in Sicilia, e non soltanto in Italia, ma anche nell'ambito della Comunità Europea e comincia ad essere applicata anche negli Stati Uniti d'America.
La legge "La Torre" stabiliva intanto una norma; ebbene quella norma è stata inventata da Pio La Torre, ed è su questa invenzione, sulla sua originalità, sulla sua efficacia, che riterrei, come ho detto precedentemente, meritevole del Premio Nobel.
Senza dubbio quando noi parliamo del divorzio, non possiamo non riconoscere il merito di Pannella; indubbiamente Pannella ha dato alla società civile italiana questo grande contributo perché, diciamolo chiaramente, senza l'impegno suo e del suo Partito probabilmente la legge del divorzio avrebbe continuato ancora ad attendere. Tenete conto che il primo progetto di legge sul divorzio era stato presentato nel 1902 ma non se n'era fatto nulla. Però il divorzio non lo ha inventato Pannella, perché l'istituto che autorizza il divorzio era un istituto valido in tutti i paesi civili quindi si trattava di applicare una norma valida in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Russia, in America.
La legge "La Torre" non esisteva in nessuna parte del mondo e quindi era una invenzione giuridica, una scoperta giuridica anche se La Torre, in parte, faceva propria e valorizzava una intuizione della Commissione Parlamentare d'Inchiesta.
Il 416 bis dice che la mafia è una associazione a delinquere punibile con la carcerazione personale da 4 a 6 anni.
Questo principio sulla punibilità era stato riconosciuto per la prima volta, e anche questo noi non dovremmo sottovalutare, dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta del 1976.
La Torre applica questo principio della punibilità e commina la sanzione penale ma poi inventa una cosa che è straordinaria, cioè che il reato di mafia è punibile anche con la espropriazione dei beni e questo non era previsto in nessun provvedimento e di fatto rappresentava una rivoluzione giuridica perché, secondo la civiltà giuridica del mondo borghese, la proprietà è sacra ed è stata sempre considerata sacra ed inviolabile.
E invece La Torre ha sancito il principio che i colpevoli di reato di mafia fossero anche soggetti all'espropriazione dei beni.
La Torre è stato ucciso.
Se volessi esprimere un'opinione che non ha valore, perché si riferisce a fatti non provati, probabilmente, anzi certamente, è stato ucciso per questa legge ma vorrei aggiungere sempre, come opinione non provata, che se La Torre non fosse stato ucciso, e se dopo La Torre non fosse stato ucciso anche il generale Dalla Chiesa, probabilmente questa legge, non sarebbe stata mai approvata o chissà quanto tempo ancora si sarebbe perduto.
Ma qui non siamo per fare valutazioni di questo genere, il problema che credo di dovere sottolineare, e concludo, è che Pio La Torre si colloca come un personaggio politico italiano che ha dato un contributo decisivo al cambiamento della società italiana.
Purtroppo devo dire che questo riconoscimento ancora a La Torre non è stato dato. lo mi auguro che la discussione di stamattina sollevi un problema magari suscitando qualche controversia, se si vuole, perché io ritengo che a La Torre questo riconoscimento debba essere dato ed è giusto che sia dato.
Grazie.
Conclusioni:
GIANNI PARISI: Ringrazio in primo luogo i giovani, studentesse e studenti, che così numerosi e con tanta attenzione hanno seguito i nostri lavori.
Ringrazio i Presidi delle scuole presenti e gli insegnanti. Un ringraziamento ai relatori e particolarmente al professor Renda per la sua importante lezione, che contiene anche alcune suggestive proposte, fra cui quella di un premio alla memoria, di tipo del premio Nobel, a Pio La Torre, in particolare per la legge a lui intitolata.
Un ringraziamento, ancora, al Comune e al Sindaco che ci hanno permesso di tenere in questa bella sede la nostra riunione.
Arrivederci a tutti alle prossime iniziative volte a ricordare la grande epopea contadina per la terra e per la giustizia.
DOCUMENTAZIONE FUORI TESTO
Proposta di legge n.1581
Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e di controllo.
D'iniziativa dei deputati La Torre, Occhetto, Spagnoli, Martorelli, Rizzo, Violante, Ricci, Gualandi, Arnone, Barcellona, Boggio, Bottari Angela Maria, Pernice, Rindone, Rossino, Spataro, Ambrogio, Monteleone, Pierino, Politano, presentata il 31 marzo 1980.
ONOREVOLI COLLEGHI! ? La proposta di legge che presentiamo all'esame e all'approvazione della Camera, è la traduzione in termini legislativi di proposte e suggerimenti delle forze politiche e della cultura giuridica per strumenti più puntuali per la prevenzione e la repressione della delinquenza mafiosa.
Già la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia aveva raccomandato, all'interno di più generali proposte contenute nella relazione finale, misure che colpiscono la mafia del patrimonio, essendo il lucro e l'arricchimento l'obbiettivo di questa criminalità che ben si distingue per origini e funzione storico?politica dalla criminalità comune e dalla criminalità politica strettamente intesa.
L'espansione dell'intervento mafioso, messo in luce nel recente dibattito parlamentare, l'articolazione complessa della mafia che, mentre non trascura alcun settore produttivo e di servizi, trova nell'intervento pubblico la sua principale committenza, esigono oggi più puntuali strumenti proprio nell'ambito degli arricchimenti illeciti e dei reati finanziari.
La mafia, peraltro, opera ormai anche nel campo delle attività economiche lecite e si consolida l'impresa mafiosa che interviene nelle attività produttive, forte dell'autofinanziamento illecito (sequestri di persona, contrabbando etc.), e mira all'accaparramento dell'intervento pubblico, in particolare nel settore delle opere pubbliche, "scoraggiando" la concorrenza con la sua forza intimidatrice. Tutto ciò non solo è uno sconvolgimento delle regole del mercato ma è causa di una forte lievitazione dei costi delle opere pubbliche nel Mezzogiorno mentre ostacola la crescita di una moderna imprenditoria in Sicilia e in Calabria.
Il fenomeno, evidentemente, non può essere considerato soltanto sul piano della prevenzione e della repressione dei reati ma, come è stato messo in luce nel ricordato dibattito parlamentare e nelle mozioni approvate da questa Camera, occorre una politica volta ad eliminare le condizioni che favoriscono lo sviluppo del fenomeno mafioso: una politica che dia ordine ai fatti economici, che organizzi e programmi lo sviluppo, che riduca lo spazio del liberismo selvaggio".
La nostra proposta si articola in quattro capi:
a) disposizioni penali e processuali;
b) disposizioni in materia di misure di prevenzione;
c) reati fiscali, valutari e societari;
d) istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e controllo.
Nel primo capo si introducono due nuovi reati: il reato di associazione mafioso (articolo 416?bis codice penale) e il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513?bis codice penale).
Con il reato di associazione mafiosa si punisce chiunque fa parte di una associazione o gruppo costituito da almeno tre persone, per trarre profitti o vantaggi, mediante la forza intinmidatrice del vincolo associativo mafioso. Con questa previsione si vuole colmare una lacuna legislativa, già evidenziata da giuristi ed operatori del diritto, non essendo sufficiente la previsione dell'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere) a comprendere tutte le realtà associative di mafia che talvolta prescindono da un programma criminoso secondo la valenza data a questo elemento tipico dall'articolo 416 del codice penale, affidando il raggiungimento degli obiettivi alla forza intimidatrice del vincolo mafioso in quanto tale: forza intimidatrice che in Sicilia e in Calabria raggiunge i suoi effetti anche senza concretarsi in una minaccia o in una violenza negli elementi tipici prefigurati nel codice penale.
La pena è aggravata se l'associazione o il gruppo sono armati.
Nei confronti del condannato è obbligatoria la confisca delle cose di cui all'articolo 240 del codice penale e decadono di diritto licenze di polizia e amministrative.
Con la previsione del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, si punisce un comportamento tipico mafioso che è quello di scoraggiare con esplosione di ordigni, danneggiamenti o con violenza alle persone, la concorrenza.
Il reato opportunamente è stato collocato tra i reati contro l'economia pubblica perché riteniamo che ad esserne immediatamente offeso è l'interesse tutelato nel titolo VIII del libro secondo del codice penale.
La pena è aggravata quando gli atti di concorrenza riguardano attività finanziate in tutto o in parte dallo Stato o da altri enti pubblici.
Con la disposizione processuale di cui all'articolo 2 si equipara la situazione del condannato per il delitto di associazione mafiosa alla situazione del condannato per delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.
Nel capo secondo sono previste nel giudizio di prevenzione indagini disposte dal presidente del tribunale sul tenore di vita, sul patrimonio e sui redditi della persona denunciata nonché del coniuge, dei figli minori e di coloro che con essa convivono. Vengono acquisite le dichiarazioni dei redditi della persona denunciata presentate nell'ultimo quinquennio.
E' prevista l'adozione di misure cautelari di natura patrimoniale durante il giudizio di prevenzione ed è stabilito che con la misura di prevenzione il tribunale dispone in ogni caso la prestazione di idonea cauzione. Se la cauzione non è offerta si fa luogo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni della persona denunciata ed eventualmente al sequestro dei beni mobili. La cauzione viene incamerata e i beni confiscati nel caso di violazione degli obblighi da parte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione.
Viene modificato l'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n.575, con la previsione dell'aumento delle pene, nel caso previsto dallo stesso articolo, per una serie di reati attraverso i quali si esprime ricorrentemente l'attività mafiosa.
Insieme a misure relative alla decadenza di diritto delle licenze di polizia o amministrative per il soggetto sottoposto a misura di prevenzione, sono previste sanzioni penali per gli amministratori o pubblici funzionari che nonostante l'avvenuta decadenza non provvedono al ritiro delle predette licenze e concessioni.
Sanzioni penali sono altresì previste per i pubblici amministratori e funzionari che consentono la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persona sottoposta a misura di prevenzione o ad un suo prestanome.
Viene, infine, abrogato l'istituto della diffida secondo l'avviso della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso e l'opinione prevalente espressa dalle forze politiche nel ricordato dibattito parlamentare. In effetti la diffida, mentre quasi mai ha raggiunto gli scopi previsti dalla legge, talvolta si è rivelato uno strumento di odiosa discriminazione e di ingiustificata persecuzione.
Nel capo terzo (reati fiscali, valutari e societari) si dispone che il procuratore della Repubblica nei confronti dei soggetti condannati per associazione mafiosa o sottoposti a misure di prevenzione, se occorre incarica la polizia tributaria di nuovi accertamenti di carattere patrimoniale. Queste indagini sono estese anche alle società commerciali nelle quali i soggetti indicati, possessori di partecipazioni azionarie, abbiano svolto particolari incarichi o particolan attività.
Quando dagli accertamenti emergono reati di natura fiscale il procuratore della Repubblica esercita immediatamente l'azione penale in deroga alla pregiudiziale tributaria.
Norme particolari disciplinano il procedimento per reato finanziario, valutario, o societario e la competenza.
E' previsto che i condannati per associazione mafiosa e gli indiziati di appartenenza alla mafia sono tenuti a comunicare per dieci anni tutte le variazioni occorse nell'entità e nella composizione del patrimonio per un valore non inferiore ai 20 milioni di lire. L'ornissione di questo adempimento è prevista come delitto e sanzionata con la reclusione e la multa nonché con la confisca dei beni.
Nel capo quarto è prevista l'istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e controllo. La previsione di questa commissione era contenuta in una precisa proposta della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia.
La commissione, composta da quindici senatori e da quindici deputati, ha il compito di seguire l'evoluzione del fenomeno della mafia in Sicilia, in Calabria e nelle altre regioni; e di controllare l'attuazione delle leggi e degli indirizzi del Parlamento relativi alla mafia.
Onorevoli Colleghi, la presente proposta non ha certo l'ambizione di esaurire tutti i possibili interventi per una puntuale risposta sul piano penale al fenomeno della mafia la cui estrema gravità, dopo le mozioni approvate alla Camera dei deputati, non ha bisogno davvero di ulteriori illustrazioni. La nostra è pertanto una proposta aperta al contributo delle forze politiche e della cultura giuridica, proprio in considerazione della complessità e della difficoltà delle questioni. Confidiamo tuttavia che le misure qui predisposte possano costituire, all'interno di più generali indirizzi per il governo dell'economia e per il corretto esercizio dei pubblici poteri, una prima concreta espressione di volontà politica per una lotta seria e rigorosa nei confronti di una criminalità associata che, insìeme alla Calabria e alla Sicilia, colpisce tutto il paese e attenta alla nostra democrazia.
PROPOSTA DI LEGGE
DISPOSIZIONI CONTRO LA MAFIA
Capo I.
Disposizioni penali e processuali.
Art. 1.
Dopo l'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:
"Art. 416?bis. ? Associazione mafiosa. ? Chiunque fa parte di una associazione mafiosa o di un gruppo mafioso, costituiti da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione o il gruppo sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro ad otto anni.
L'associazione o il gruppo è mafioso quando coloro che ne fanno parte hanno lo scopo di commettere delitti o comunque di realizzare profitti o vantaggi per sé o per altri, valendosi della forza intimidatrice del vincolo mafioso.
Se l'associazione o il gruppo sono armati si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione o il gruppo si considerano armati quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione o del gruppo, di armi o materie esplodenti, anche se occulti o tenuti in luogo di deposito.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forníture pubbliche o agli albi Professionali di cui il condannato fosse titolare".
Art. 2
Per il delitto di associazione mafiosa l'emissione dela mandato di cattura è obbligatoria, non può essere concessa la libertà provvisoria, salvo che nei casi prevedutì dall'articolo 8 del decreto?legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con legge 6 febbraio 1980, n.15, e non può essere concessa la sospensione condizionale della pena, né l'ammissione alla semilibertà o all'affidamento in prova al servizio sociale.
Art. 3
Dopo l'articolo 513 del codice penale è aggiunto il seguente:
"Art. 513?bis. ? Illecita concorrenza con minaccia o violenza. ? Chiunque nell'esercizio di un 1 attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".
CAPO II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE
DI PREVENZIONE.
Art. 4.
Dopo l'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:
Art. 2 - bis.. - Il presidente del tribunale, al quale è stata proposta l'applicazione della misura di prevenzione, dispone, anche a mezzo della polizia tributaria, e per le determinazioni di cui al successivo articolo 3?ter, indagini sul tenore di vita nonché sul patrimonio e sui redditi della persona denunciata, su quelli del coniuge, dei figli minori e di coloro che con essa convivono o hanno convissuto nell'ultimo quinquennio, anche al fine di accertarne la provenienza lecita.
Gli accertamenti di cui al comma precedente sono estesi nei confronti di coloro a carico dei quali sussistono motivi per ritenere che siano titolari di beni formati, in tutto o in parte, con denaro o altre utilità provenienti dalla persona denunciata.
Il Presidente del tribunale provvede ad accertare altresì se la persona denunciata è titolare di alcuna delle licenze, concessioni od iscrizioni indicate nell'articolo 10 delle presente legge e acquisisce agli atti del procedimento copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla persona predetta agli uffici finanziari nell'ultimo quinquennio.
Per le indagini presso banche o altri istituti pubblici o privati si applicano le disposizioni prevedute dall'articolo 340 del codice di procedura penale.
Nel procedere all'interrogatorio della persona denunciata, il Presidente del tribunale la invita a fornire indicazioni e chiarimenti su tutte le circostanze indicate nei commi precedenti"
Art. 5.
All'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n.575, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Nel caso in cui ne ravvisi l'opportunità, il tribunale può imporre in via provvisoria, alla persona denunciata le prescrizioni prevedute dal secondo e terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n.1423.
Con il provvedimento previsto nel comma precedente è disposta la prestazione di idonea cauzione non prestata ed eventualmente al sequestro dei beni mobili".
Art. 6.
All'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n.575, sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 3-bis. - Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone in ogni caso la prestazione di idonea cauzione.
Se la cauzione non è offerta, si applica la disposizione preveduta dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
Quando non è possibile procedere alla iscrizione della ipoteca o al sequestro ovvero tali misure sono ritenute insufficienti, il tribunale può sostituire la misura di prevenzione, per tutta la sua durata, con la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Il provvedimento che dispone la sostituzione è revocata se la cauzione è offerta".
"Art. 3-ter. - Il tribunale determina la cauzione in misura adeguata alle capacità economiche dell'interessato e tale da costituire una efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte. A tale effetto, tiene conto anche dei beni di cui sono proprietarie le persone indicate nel primo e secondo comma dell'articolo precedente 2?bis nel caso in cui, a seguito degli accertamenti effettuati, sussiste fondato motivo di ritenere che essi siano stati formati, in tutto o in parte, con denaro o altre utilità provenienti dalla persona sottoposta al procedimento di prevenzione.
Le misure patrimoniali mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità familiari.
Al sequestro si applicano le disposizioni relative alla non pignorabilità dei beni mobili"
"Art. 3-quater. - Se sono violate le prescrizioni imposte in via provvisoria o con il provvedimento che applica la misura di prevenzione, il tribunale, sentito se possibile l'interessato, ordina la confisca della cauzione o dei beni ipotecari o sequestrati.
Con il provvedimento che dispone la reiterazione della misura di prevenzione o il prosieguo di quella precedentemente inflitta, sono nuovamente imposte le misure patrimoniali prevedute negli articoli precedenti.
Avuto riguardo alla particolare gravità delle trasgressioni, o al ripetersi delle medesime o alla mancata prestazione della cauzione, quando l'ipoteca o il sequestro non possono essere disposti, il tribunale sostituisce la misura di prevenzione, e per tutta la sua durata con la misura di sicurezza della assegnazione alla colonia agricola o alla casa di lavoro.
Quando la sostituzione è dovuta alla mancata prestazíone della cauzione il provvedimento che la dispone è revocato se la cauzione è offerta".
"Art. 3-quinquies. - Gli atti di disposizione del patrimonio a titolo oneroso o a titolo gratuito, compiuti dopo che è stata presentata al tribunale la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, sono inefficaci rispetto al diritto dello Stato di iscrivere ipoteca sui beni della persona denunciata".
Art. 7.
Alle persone pericolose a norma della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, possono essere applicate le sole misure del foglio di via e della sorveglianza speciale nei modi e nelle forme previste dagli articoli 2 e seguenti della stessa legge.
Sono abrogate le disposizioni relative alla diffida del questore.
Art. 8.
L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, è costituito dai seguenti commi:
"Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.
Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune che abbia popolazione non superiore ai 10 mila abitanti o in una frazione, comunque lontani dalle grandi aree metropolitane e tali da assicurare un efficace controllo degli organi di polizia".
Art. 9.
L'articolo 5 della legge 31 maggio 1956, n.575 costituito dal seguente:
"L'allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza".
Art. 10.
L'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n.575, è sostituito dal seguente:
"Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 424, 575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, del codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono raddoppiate, se il fatto è commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione.
In ogni caso si procede d'ufficio ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di fiagranza.
Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva'.
Art. 11.
L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è costituito dal seguente:
"Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad essi inerenti, nonché le iscrizioni agli albi professionali di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.
Copia della proposta per l'applicazione della misura di prevenzione e del provvedimento che la dispone è inviata agli enti che hanno rilasciato le licenze o le concessioni ovvero che hanno effettuato le iscrizioni agli albi.
Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale può sospendere, in via provvisoria, le licenze, le concessioni e le iscrizioni indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare".
Art. 12.
Dopo l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 10-bis. - Le licenze, le concessioni e le iscrizioni di cui all'articolo precedente decadute di diritto a seguito del provvedimento definitivo che applica la misura di prevenzione, non possono essere in ogni caso disposte in favore delle persone indicate nel primo comma dell'articolo 2?bis o in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la.persona medesima sia amministratore o determini abitualmente, in qualità di socio, di dipendente o in altro modo, scelte e indirizzi.
Le licenze, le concessioni e le iscrizioni previste nel comma precedente sono revocate di diritto, se disposte dopo la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione".
Art. 10-ter. - Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che malgrado la intervenuta decadenza o revoca di diritto non dispone il ritiro delle licenze o concessioni, ovvero la cancellazione di albi, oppure dispone il rilascio delle licenze o concessioni o l'iscrizione agli albi in violazione alla disposizione di cui al comma precedente, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.
Le stesse pene si applicano nel caso in cui le persone indicate nel comma precedente consentano l'esercizio di fatto, anche per interposta persona, dei diritti e delle facoltà inerenti alle licenze, concessioni o iscrizioni predette".
"Art. 10-quater. - Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persona sottoposta a misura di prevenzione o ad un suo prestanome ovvero ad una delle persone, società, enti o imprese indicate nel terzo comma dell'articolo precedente, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa la pena e della reclusione da uno a tre anni".
"Art. 10-quinquies. - Chiunque avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione concede in subappalto, in tutto o in parte, le opere stesse a persona sottoposta a misura di prevenzione o a un suo prestanome ovvero ad una delle persone, società, enti o imprese indicate nel terzo comma del precedente articolo 10, è punito con il pagamento di una somma di denaro pari ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.
E' competente per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione il Prefetto del luogo dove le opere devono essere eseguite".
Art. 13.
Le disposizioni previste dagli articoli 2?bis e dal primo e secondo capoverso dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, sono osservate anche dall'autorità giudiziaria che procede per il delitto di associazione mafiosa. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, 10?bis, 10?ter, 10?quater e 10?quinquies della legge 31 maggio 1965, n.575, alla proposta per l'applicazione della misura di prevenzione ed al provvedimento definitivo che la dispone sono equiparati rispettivamente l'esercizio dell'azione penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione mafiosa.
CAPO III.
REATI FISCALI, VALUTARI E SOCIETARI.
Art. 14.
Il procuratore della Repubblica, quando è stata applicata una misura di prevenzione nei confronti di persone indiziate di appartenere ad assaciazioni mafiose, ovvero quando è stata pronunciata sentenza di condanna per associazione mafiosa, incarica il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di procedere ad eventuali ulteriori accertamenti sulla situazione patrimoniale delle persone sottoposte a misura di prevenzione o condannate, di coloro che con esse convivono e di coloro che hanno convissuto negli ultimi cinque anni.
Gli accertamenti ove disposti sono in ogni caso estesi alle società commerciali nelle quali i soggetti indicati nel comma precedente risultano possessori di partecipazioni azionarie o detentori di quote sociali semprechè:
a) ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti, anche solo di fatto, gli incarichi di presidente o componente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, amministratore unico, socio accomandatario o altri incarichi direttivi o facciano parte o abbiano fatto parte nei tre anni precedenti di organi sociali;
b) abbiano svolto attività, anche a mezzo di procure generali o speciali, con esclusione dei rapporti di lavoro dipendente.
Per le indagini di carattere valutario agli ufficiali di polizia tributaria sono estesi i poteri e le competenze attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria istituito dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.
Art. 15.
Le indagini disposte dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo precedente hanno lo scopo di accertare:
a) l'entità del patrimonio dell'indiziato di appartenere ad associazioni mafiose del condannato per associazione mafiosa;
b) se di sue attività patrimoniali risultano simultaneamente titolari altre persone o società di comodo;
c) se sono stati commessi reati finanziari, valutari o societari.
Le indagini devono in ogni caso ricostruire le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio non inferiori al valore di lire 20.000.000 intercorse negli ultimi tre anni.
Nel corso delle indagini le persone leggittimamente richieste hanno l'obbligo di fornire ogni elemento necessario per verificare la liceità della provenienza o della destinazione delle variazioni indicate nel comma precedente.
Art. 16.
Il giudice nel pronunciare la sentenza dì condanna per il delitto previsto dall'articolo 416?bis del codice penale, ordina la trasmissione di copia della sentenza al procuratore della Repubblica per le sue iniziative a norma dell'articolo 1.
Art. 17.
Quando dagli accertamenti emergono reati di natura fiscale il procuratore della Repubblica esercita immediatamente l'azione penale anche in deroga alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 1, dell'ultimo comma dell'articolo 21 e dell'artícolo 23 della legge 7 gennaio 1921, n.4, nonché alle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.
L'amministrazione finanziaria deve costituirsi nel procedimento penale ai sensi dell'articolo 23 del codice di procedura penale.
Art. 18.
L'esercizio dell'azione penale nei casi previsti dall'articolo precedente sospende il procedimento in corso dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice civile.
Con la sentenza di condanna il giudice definisce la controversia concernente l'obbligo d'imposta, nonché l'ammontare del reddito, del volume d'affari, dell'imposta o delle somme non dichiarate; detennina l'ammontare delle pene pecuniarie e delle altre somme dovute dall'imputato.
Quando l'esatta determinazione dell'ammontare delle somme indicate nel comma precedente sia di difficile accertamento e non sia pregiudiziale alla determinazione dell'esistenza del reato o dell'entità della sanzione penale, il giudice rimette le parti alla commissione tributaria competente.
Art. 19.
Il pubblico ministero, l'amministrazione finanziaria e l'imputato possono proporre appello e ricorso per Cassazione anche limitatamente alle disposizioni della sentenza che determina l'ammontare delle pene pecuniarie e delle altre somme dovute dal contribuente.
Art. 20.
Quando per i delitti di carattere finanziario, valutario o societario è prevista una pena detentiva, la cattura è sempre obbligatoria; per la determinazione della durata della carcerazione preventiva si applica l'articolo 272 del codice di procedura penale, ma non possono in alcun caso essere superati i due terzi del massimo della pena irrogabile.
Art. 21.
Se un reato finanziario, valutario o societario contestato ad un indiziato o ad un condannato per associazione mafiosa è connesso con altri diversi reati, non si fa luogo alla riunione dei procedimenti.
La competenza per i reati finanziari, valutari o societari contestati ad una delle persone indicate nel comma precedente appartiene in ogni caso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che è stato competente per l'associazione mafiosa.
Salvo che sia stata offerta idonea cauzione, per i reati finanziari si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.
Art. 22.
Alle disposizioni della sentenza relativa ad un reato finanziario e concernenti l'imposta, le pene pecuniarie e le altre somme dovute dall'imputato a norma delle leggi tributarie è data esecuzione a cura dell'amministrazione finanziaria; a questa la sentenza deve essere comunicata a cura della cancelleria entro quindici giorni dal passaggio in cosa giudicata.
Agli effetti delle norme di cui agli articoli 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le sentenze del tribunale e della Corte d'appello sono equiparate rispettivamente alle decisioni della commissione tributaria di secondo grado e della commissione tributaria centrale.
Art. 23.
Gli indiziati e i condannati per associazioni mafiose sono tenuti a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria che ha compiuto gli accertamenti di cui all'articolo 14, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire; entro il 31 gennaio sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore inferiore ai 20 milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.
Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.
Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.
Art. 24.
Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge, le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20.000.000 a lire 40.000.000.
Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.
CAPO IV
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA.
Art. 25.
E' istituita una Commissione parlamentare permanente di vigilanza sul fenomeno della maifia. E'compito della Commissione:
1) seguire l'evoluzione del fenomeno in Sicilia, in Calabria e nelle altre regioni;
2) controllare l'attuazione delle leggi e degli indirizzi del PrIamento relativi alla mafia.
Art. 26.
La Commissione è composta da 15 senatori e da 15 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Camera dei deputati, in proporzione ai gruppi parlamentari.
Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dal Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento. L'incarico ha la durata di tre anni e non è rinnovabile.
La Commissione elegge due vice presidenti e due segretari.
Per l'espletamento di specifici accertamenti la Commissione può suddividersi in sottocommissioni.
Art. 27.
La Commissione è assistita da una segreteria formata da due funzionari del Senato e da due funzionari della Camera dei deputati e da altri due dipendenti scelti paritariamente tra il personale dei due rami del Parlamento. E' coadiuvata da un ufficio tecnico formato ,da magistrati, funzionari, ufficiali, sottufficiali di pubblica sicurezza, ufficiali e sottufficialì dei carabinieri e della guardia di finanza scelti dalla Commissione d'intesa rispettivamente con il Consiglio superiore della magistratura, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle finanze.
Art. 28.
La Commissione riferisce annualmente al Parlamento, e la relazione dopo essere discussa è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio superiore della magistratura, ai presidenti delle regioni ed ai sindaci dei comuni interessati.
Art. 29.
L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
Art. 30.
Per l'espletamento dei suoi lavori la Commissione dispone di locali e strumenti operativi appositamente approntati dai Presidenti delle due Camere, d'intesa tra di loro. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.
L. 13 settembre 1982, n. 646 (1).
Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n.1423 (2), 10 febbraìo 1962, n.57 (3) e 31 maggio 1965, n.575 (4). Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia (1/circ).
Capo I
Disposizioni penali e processuali
1. Dopo l'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:
"Art. 416?bis. ? Associazione di tipo mafioso. ?Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 378 del codice penale è inserito il seguente:
"Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416?bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni".
3. Il secondo comma dell'articolo 379 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente".
4. Nel primo comma dell'art. 165?ter del codice di procedura penale tra i numeri "306" e "422" è inserito il seguente: "416?bis".
5. Nell'articolo 253 del codice di procedura penale dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
"6) del delitto preveduto dall'articolo 416?bis del codice penale".
6. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"Per i delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nel primo comma dell'articolo 165ter del codice di procedura penale il giudice, anche d'ufficio, può procedere all'esame dei testimoni ordinando che il procedimento si svolga a porte chiuse per il tempo necessario all'esame".
7. Nel secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354 (5), in fine, sono aggiunte le seguenti parole "e associazione di tipo mafioso".
8. Dopo l'articolo 513 del codice penale è aggiunto il seguente:
"Art. 513?bis ? Illecita concorrenza con minaccia o violenza. ? Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".
9. All'ultimo comma dell'articolo 628 del codice penale è aggiunto, dopo il n. 2), il seguente:
"3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416?bis".
Capo II
Disposizioni in materia di misure di prevenzione
10.(6).
11(7).
12(8).
13(9).
14.(10).
15.(11).
16. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623?bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (12), non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.
Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall'articolo 623?bis del codice penale, si osservano le modalità previste dagli articoli 226?ter e 226?quater, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale.
Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.
Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.
17.(13).
18.(14).
19.(15).
20.(16).
(giurisprudenza)
21. Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E' data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto (16/a).
L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della L. 31 maggio 1965, n.575 (17).
Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. Uulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto (18) (18/a) (18/cost).
22. L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.
21(19).
(20).
(21).
[Le autorizzazioni di cui all'articolo 21 sono sempre subordinate alla condizione che l'affidatatio del cottimo sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57] (21/a) (22).
23?bis. 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416?bis del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575.
2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.
3. [Il giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende, fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965, n.575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i terinini previsti dal terzo comma dell'articolo 2?ter della predetta legge e dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n.1423. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetti del giudizio penale] (22/a).
4. [Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di cui al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n.575] (22/a) (22/b).
24. [Le disposizioni di cui agli articoli 2?bis, 2?ter, 2quater, 10, 10?bis, 10?ter, 10?quater e 10?quinquies della legge 31 maggio 1965, n.575 (22/c), nonché all'articolo 17 della presente legge in materia di misure di prevenzione si applicano anche con riferimento al reato di cui all'articolo 416?bis del codice penale, equiparando a tal fine alla proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, al procedimento relativo e al provvedimento definitivo, rispettivamente, l'esercizio dell'azione penale, il procedimento penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso.
La sentenza con la quale è disposto alcuno dei provvedimenti indicati dall'articolo 3?ter e dall'articolo 10?quater della legge 31 maggio 1965, n.575 (22/c), è notificata all'interessato, il quale può proporre impugnazione contro il capo della sentenza che lo riguarda] (22/d).
Capo III
Disposizioni fiscali e tributarie
25. A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per il reato di cui all'articolo 416?bis del codice penale o sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (22/c), in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della loro posizione fiscale anche ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari (22/e).
Le indagini di cui al primo comma sono disposte anche nei confronti dei soggetti elencati nel comma 3 dell'articolo 2?bis e nel comma 4 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, numero 575 (22/c) (22/e).
Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza indicato al primo comma.
Per l'espletamento delle indagini gli ufficiali di polizia tributaria hanno i poteri previsti dal comma 6 dell'articolo 2?bis della legge 31 maggio 1965, n.575 (22/c), nonché quelli attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria dalla legge 30 aprile 1976, n.159 (22/e) (23).
La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma (23/a).
26. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui all'articolo precedente, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a lire 20 milioni intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6 della legge I' aprile 1981, n.121 (24).
27. Quando dalla verifica operata dalla polizia tributaria, ai sensi del precedente articolo 25, emergono reati di natura fiscale, il procuratore della Repubblica esercita l'azione penale anche anteriormente al termine indicato dal secondo comma dell'articolo 13 del decretolegge 10 luglio 1982, n.429 (25), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.
28. La cattura è sempre obbligatoria per i delitti di carattere finanziario, valutario o societario puniti con pena detentiva e commessi da persone già condannate, con sentenza definitiva, per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416?bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 (22/c).
Per la determinazione della durata della carcerazione preventiva si applica l'articolo 272 del codice di procedura penale, ma non possono in alcun caso essere superati i due terzi del massimo della pena irrogabile.
29. Se un reato finanziario, valutario o societario contestato a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575 (25/a), o a persona condannata con sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso, è cono con altri diversi reati, non si fa luogo alla riunione del procedimento.
La competenza per i reati finanziari, valutari o societari contestati ad una delle persone indicate nel comma precedente appartiene in ogni caso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che è stato competente per l'associazione mafiosa.
Salvo che sia stata offerta idonea cauzione, per i reati finanziari si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.
30. Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo 416?bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani (25/b).
Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.
(giurisprudenza)
31. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni.
Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.
Capo IV
Istituzione di una commissione parlamentare
sul fenomeno della mafia
32. E' istituita per la durata di tre anni una commissione parlamentare con il compito di:
1) verificare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni;
2) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva la iniziativa dello Stato;
3) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente (26).
33. La commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
Il Presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento. La commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.
34. Lattività ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.
35. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro. La commissione può, altresì, avvalersi di collaborazioni specializzate.
Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.
NOTE
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 settembre 1982, n. 253.
(2) Riportata al n. T/I.
(3) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(4) Riportata al n. T/11.
(I/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 17 aprile 1998, n. 55/98;
- Ministero delle finanze: Circ. 2 luglio 1998, n. 17211
(5) Riportata alla voce Carceri e case di rieducazione.
(6) Sostituisce con due commi l'ultimo comma dell'art. 3, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, riportata al n. T/I.
(7) Aggiunge gli artt. 7?bis e 7?ter alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, riportata al n. T/I.
(8) Sostituisce il secondo comma dell'art. 9, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, riportata al n. T/I.
(9) Sostituisce l'art. 1, L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.
(10) Aggiunge gli artt. 2?bis, 2?ter e 2?quater alla L. 31 mag gio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.
(11) Aggiunge gli artt. 3?bis e 3?ter alla L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.
(12) Riportata al n. T/I.
(13) Sostituisce l'art. 5, L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.
(14) Sostituisce l'art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.
(15) Sostituisce l'art. 10, L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.
(16) Aggiunge gli art. 10?bis, 10?ter, 10?quater e 10?quinquies alla L. 31 maggio 1965, n. 575, riportata al n. T/II.
(16/a) Comma prima sostituito dall'art. 2?quinquies, D.L. 6 settembre 1982, n. 629, riportato al n. T/111 e poi così modificato
dall'art. 8, L. 19 marzo 1990, n. 55, riportata al n.T/XIV e dall'art. 2, D.L. 29 aprile 1995, n. 139 (Gazz. Uff. 29 aprile 1995,
n. 99), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (Gazz. Uff. 28 giugno 1995, n. 149) ed entrato
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(17) Riportata al n. T/11.
(18) Comma così modificato dall'art. 2?quinquies, D.L. 6 settembre 1982, n. 629, riportato al n. T/III.
(18/a) Vedi, anche, l'art. 4, L. 23 dicembre 1982, n. 936, riportata al n. T/VII.
(18/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15?16 maggio 1995, n. 169 (Gazz. Uff. 24 maggio 1995, n. 22, serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art 21.
(19) Il comma che si omette aggiunge il n. 2?bis all'art. 13, L. 10 febbraio 1962, n. 57, riportata alla voce Opere pubbliche.
(20) Il comma che si omette modifica il n. 2 del primo comma dell'art 20, L. 10 febbraio 1962, n. 57, riportata alla voce Opere
pubbliche.
(21) Il comma che si omette aggiunge il n. 2?bis al primo comma dell'art. 21, L. 10 febbraio 1962, n. 57, riportata alla voce Opere
pubbliche.
(21 /a) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(22) Comma abrogato dall'art. 36, L. 19 marzo 1990, n. 55, riportata al n. T/XIV.
(22/a) Comma abrogato dall'art. 24, D.L. 13 maggio 1991, n.152, riportato al n. T/XVII.
(22/b) Aggiunto dall'art. 9, L. 19 marzo 1990, n. 55, riportata al n. T/XIV.
(22/c) Riportata al n. T/II.
(22/d) Articolo così abrogato dall'art? 36, L. 19 marzo 1990, n.55, riportata al n. T/XIV
(22/e) Comma così modificato dall'art. 10, L. 19 marzo 1990, n. 55, riportata al n. T/XIV.
(23) Riportata alla voce Cambi e valute estere.
(23/a) Comma aggiunto dall'art 10, L. 19 marzo 1990, n. 55, riportata al n. T/XIV
(24) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(25) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(25/a) Riportata al n. T/11.
(25/b) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 19 marzo 1990, n.55, riportata al n. T/XIV.
(26) L'articolo unico, L. 31 gennaio 1986, n. 12 (Gazz. Uff. 3 febbraio 1986, n. 27) ha così disposto:
"Art. un. La durata della commissione parlamentare di cui al primo comma dell'art. 32 della L. 13 settembre 1982, n. 646, è prorogata per l'intero periodo della IX Legislatura.
Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono a nominare i membri della commissione nel rispetto delle norme previste dall'art. 33 della L. 13 settembre 1982, n. 646.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Il Presidente
Gianni Parisi

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