Statuto dell'AssociazioneCentro di Studi ed Iniziative Culturali
Art.1 - (Costituzione, denominazione, sede, durata)
E’ costituito, nel rispetto dell’art. 32 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l’Associazione denominata "Centro di studi ed iniziative culturali "Pio La Torre”, già ONLUS. L'Associazione non ha fini di lucro ed ha durata illimitata. L’Associazione ha sede legale in via Umberto Boccioni, n. 206 nel comune di Palermo.
Art.2 - (Finalità e attività dell'Associazione)
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Finalità principali dell'Associazione sono quelle di operare sul terreno propositivo e dell'animazione culturale in favore dei ceti popolari e dei soggetti svantaggiati e, in virtù dell'esperienza maturata nel particolare contesto siciliano e meridionale, di prevenire i fenomeni della criminalità mafiosa ed organizzata, dell'estorsione, dell'usura e di fornire assistenza, solidarietà, tutela ed informazione ai soggetti vittime di tali fenomeni, favorendo la crescita e la diffusione, soprattutto a livello popolare, di una cultura e di una coscienza antimafiosa sia a livello nazionale sia internazionale. Con riferimento alle previsioni dell’art. 5, comma 1°, d. lgs. 117/2017 e per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale, anche tramite progetti, le seguenti attività di interesse generale: g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. In questo quadro, l'Associazione quindi intende realizzare e promuovere studi, iniziative e ricerche originali concernenti: aspetti e problemi della Sicilia contemporanea che rinnovino e valorizzino il patrimonio ideale e politico segnato dalla vita e dall'opera di Pio La Torre, e ciò con lo scopo principale di focalizzare ed avviare a soluzione le esigenze ed i problemi sociali ed economici dei ceti popolari e dei soggetti svantaggiati; la focalizzazione e la prevenzione dei fenomeni della criminalità mafiosa ed organizzata, dell'estorsione, dell'usura in ambito nazionale e internazionale; l'assistenza, la solidarietà, la tutela e l'informazione a vantaggio dei soggetti vittime di estorsione, usura e di altri reati posti in essere dalla criminalità organizzata; lo studio delle tradizioni storiche e culturali della Sicilia, nonché lo studio e l'analisi della storia e delle condizioni delle del movimento contadino e operaio, dei ceti popolari, dei soggetti svantaggiati; lo studio, l'analisi e la conoscenza dei fenomeni della criminalità mafiosa ed organizzata nazionale ed internazionale, dell'estorsione, dell'usura, nonché la realizzazione e la promozione di attività ed iniziative per l'assistenza, la solidarietà, la tutela e l'informazione in favore dei soggetti vittime di tali fenomeni, per la prevenzione dei medesimi, per la diffusione di una coscienza antimafiosa; i temi della rinascita e dello sviluppo della Sicilia e del Mezzogiorno, con particolare riguardo alle problematiche ed alle esigenze dei ceti popolari e dei soggetti svantaggiati, nonché delle vittime della criminalità mafiosa ed organizzata e dei connessi fenomeni dell'estorsione e dell'usura; le tematiche relative all'Autonomia Siciliana; le iniziative per la pace ed il disarmo con particolare riguardo alla cooperazione nel Mediterraneo; lo studio del territorio come spazio storico-sociale ed umano e come risorsa economica ed ambientale. L’Associazione svolge, in ambito nazionale ed internazionale, attività di ricerca, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, istituti, università, singoli studiosi; promuove, in ambito nazionale ed internazionale anche in collaborazione con altre strutture ed avvalendosi di consulenze esterne, studi, convegni, seminari, mostre, incontri, iniziative, attività ed ogni altra iniziativa scientifica, culturale, operativa ed organizzativa idonea a perseguire e realizzare le finalità statutarie; promuove, anche in collaborazione con altre strutture ed avvalendosi di consulenze esterne, attività di sostegno e tutela, anche legale, delle vittime dell'azione della criminalità mafiosa ed organizzata, dell'estorsione, dell'usura, segnatamente in favore dei soggetti meno abbienti; promuove attività editoriali e pubblicazioni, anche in forma periodica, atte a diffondere i risultati delle proprie ricerche ed attività, gli atti di convegni e seminari da esso organizzati ed ogni altro lavoro e contributo che risulti utile allo svolgimento della propria attività; organizza il proprio corpo documentario in strutture di biblioteca ed archivio da rendere accessibili al pubblico, segnatamente in favore di quello meno abbiente, anche con la struttura informatica di INTERNET secondo modalità da fissare in apposito regolamento e raccoglie scritti e pubblicazioni di Pio La Torre e su di lui ed anche sulle altre vittime della violenza mafiosa; istituisce borse di studio a favore di giovani studenti, segnatamente di quelli meritevoli e bisognosi, per studi ed attività che hanno come tema il pensiero e l'opera di Pio La Torre o gli altri temi di iniziativa dell'Associazione; effettua operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili per lo svolgimento delle attività sociali; svolge ogni altra attività direttamente o indirettamente utile al raggiungimento delle finalità statutarie. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.3 - (Ammissione ed esclusione dei soci)
Possono essere soci del "Centro di studi ed iniziative culturali 'Pio La Torre"' tutte le persone fisiche, giuridiche, organizzazioni ed enti che si riconoscono nelle finalità statutarie, si impegnano ad accettare lo statuto ed attenersi alle deliberazioni che regolamenteranno la vita sociale. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri in occasione della successiva convocazione. I soci sono eguali tra loro nei diritti e nei doveri. Ogni socio ha il diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti. Ogni socio ha il diritto di voto per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione ed il diritto di essere eletto nei medesimi. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la Sede entro 30 giorni dalla richiesta. È esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa. Per essere ammessi a socio è necessario il versamento della quota associativa ed il relativo rilascio della tessera da parte del Consiglio Direttivo anche via posta elettronica. I soci cessano di appartenere all'Associazione: per dimissioni, quando ne diano comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno decorrenza immediata salvo il pagamento della quota as-sociativa per l'anno in corso; per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, di morosità, di incompatibilità con la natura degli scopi perseguiti dall'Associazione, e, quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e materiali all'Associazione. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.
Art.4 - (Organi dell'Associazione)
Sono organi dell'Associazione: il Presidente, il Presidente Emerito, l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il Comitato Scientifico. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art.5 - (Il Presidente)
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica due anni e può essere rieletto. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sovraintende alle attività dell'Associazione ed alla esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva. Ad ogni altro effetto il Presidente, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-presidente.
Art.6 – (Il Presidente Emerito)
Il Presidente Emerito (ove nominato) è eletto dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo fra persone che hanno ricoperto la carica di Presidente e che con la propria attività hanno dato prova di particolare attaccamento all’Associazione, dando ad essa lustro e autorevolezza. La carica di Presidente Emerito non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona. Il Presidente Emerito ha funzioni di garanzia del rispetto della linea culturale e politica dell’associazione e, in accordo con il Presidente, può svolgere la funzione di rappresentanza istituzionale della stessa. Il Presidente Emerito partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci e, su richiesta del Consiglio direttivo, può dirigere progetti ed altre attività dell’associazione.
Art.7 - (L'Assemblea dei soci)
L'Assemblea è composta dalla totalità dei soci e da un rappresentante per ciascuno delle persone giuridiche, organizzazioni ed enti associati. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. Tutti i soci ed i rappresentanti dei soci - persone giuridiche hanno diritto a voto. L'Assemblea discute le linee generali dell'attività dell'Associazione, delibera sul programma di attività e sulle iniziative che le vengono sottoposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e da singoli soci; approva il bilancio, il rendiconto e le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti; elegge il Consiglio Direttivo; delibera sulle modifiche statutarie e sull'interpretazione del presente Statuto; delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente Statuto. L'Assemblea si riunisce almeno tre volte l'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 1/5 dei soci, e dovrà aver luogo, in questo caso, entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo lo stesso giorno della prima. Per deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un terzo dei presenti.
Art.8 - (Il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto di competenza dell'Assemblea. Esso definisce le linee di priorità delle attività di cui all'art. 3 ed elabora i programmi di ricerca e di iniziativa dell'Associazione. Esso è composto da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale per due voti. I suoi componenti durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario - cassiere e fissa gli incarichi e le responsabilità di altri eventuali componenti del Consiglio in ordine all'attività programmata. Il Consiglio Direttivo autorizza la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'Associazione, delibera in merito ai rapporti con enti ed istituzioni esterne e su eventuali convenzioni con collaboratori e ricercatori. Il Consiglio Direttivo istituisce sezioni di lavoro e di ricerca e nomina i responsabili; predispone il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Art.9 - (Il Collegio dei Revisori dei Conti – L’Organo di Controllo) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri nominati dall'Assemblea e scelti tra i soci dell'Associazione. Essi provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprimono il loro parere sul bilancio e sul rendiconto annuale comunicandolo all'Assemblea ed effettuano verifiche di cassa. Laddove ciò sia richiesto per legge, L’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. Il Collegio dei Revisori dei Conti o, se previsto, l’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. 117/2017. Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Art.10 - (Il Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri é composto da tre membri ufficiali e due supplenti. Sono eletti dall'Assemblea tra i soci e restano in carica due anni. Esso ha il compito di istruire e decidere, senza formalità di rito, sulle vertenze e/o controversie tra i soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e non sono impu-gnabili in sede giudiziaria.
Art.11 - (Il Comitato Scientifico)
Il Comitato Scientifico è costituito da esponenti delle varie discipline economiche, sociali, giuridiche, scientifiche, letterarie ed artistiche in numero non superiore ad 11, designati dal Consiglio Direttivo. Il Comitato partecipa alla elaborazione del programma di attività e collabora con il Consiglio Direttivo per promuovere le singole iniziative e per curarne l'attuazione.
Art. 12 - (Libri sociali)
L’organizzazione ha l’obbligo
di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati tenuto a cura
dell’organo di amministrazione; b) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni delle assemblee, dell’organo di amministrazione, dell’organo di
controllo.
Art.13 - (Le entrate e il patrimonio sociale)
Le entrate dell'Associazione sono costituite da: le quote associative e i contributi annuali dei soci, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; contributi, elargizioni, lasciti, donazioni da par- te di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati, finalizzati al perseguimento degli scopi dell'Associazione; gli introiti derivanti dalle attività istituzionali; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; dal fondo di riserve costituito con le eccedenze di bilancio. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività Istituzionali e di quelle direttamente connesse. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale e le entrate che risultino non spese dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
ART. 14 - (Bilancio)
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Regi- stro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale,da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.
Art.15
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti ed in ogni caso si rinvia alle norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di Associazioni.
Il Presidente
Loredana Introini
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